Cassazione Civile, Ordinanza n. 37947/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, relativo a immobili destinati a officina ferroviaria. In primo grado e in appello era stata confermata la pretesa del Comune. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato motivazione apparente/nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse spiegato in modo specifico perché qualificava il rapporto tra la società e la Regione come concessione di aree demaniali. Con il secondo motivo ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 23/2011, art. 9, sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto dovuta l'IMU sulla base di una qualificazione del rapporto come concessorio, mentre i beni, impianti e infrastrutture erano solo concessi in uso alla società nell'ambito di un affidamento del servizio di trasporto pubblico locale; pertanto la società sarebbe stata mera comodataria e non titolare di un diritto reale di godimento.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non meramente apparente e dunque non censurabile nei ristretti limiti del vizio motivazionale ammesso dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini dell'IMU/ICI, il presupposto impositivo e la soggettività passiva richiedono la titolarità di un diritto reale di godimento sull'immobile, non essendo sufficiente la mera disponibilità materiale o un diritto personale di godimento come il comodato. Poiché dalle risultanze già valutate nei precedenti giudizi era emerso che sulla società gravava soltanto un uso strumentale dei beni per il servizio ferroviario, e non un diritto reale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
È stata invocata per censurare la motivazione della sentenza d'appello come apparente; la Corte ha escluso che ricorresse una motivazione mancante o incomprensibile al livello del "minimo costituzionale".
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente solo di denunciare anomalie motivazionali radicali.
art. 12 preleggi
Richiamato nell'interpretazione sistematica della riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5 secondo i canoni ermeneutici generali.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54
Richiamato quale norma che ha riformulato l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Legge di conversione del D.L. n. 83/2012, richiamata nel definire il nuovo perimetro del vizio motivazionale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1
"presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa"
La Corte lo interpreta nel senso che il presupposto ICI/IMU non si identifica con la mera disponibilità del bene, ma richiede una situazione giuridica qualificata di tipo reale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3
"il proprietario di immobile.., ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie"
La Corte lo legge in combinato con l'art. 1 nel senso che soggetto passivo del tributo è solo chi sia titolare di un diritto reale sull'immobile.
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'errore di diritto nella qualificazione della posizione soggettiva rilevante ai fini IMU.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che equivalgono a violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente dedurre una motivazione semplicemente insufficiente o non condivisibile.
- In materia di ICI/IMU, il presupposto impositivo e la soggettività passiva devono essere ricavati dalla titolarità di un diritto reale sul bene; la mera disponibilità materiale dell'immobile o un diritto personale di godimento non bastano.
- Per stabilire chi sia tenuto al tributo sugli immobili, occorre interpretare congiuntamente la norma sul presupposto dell'imposta e quella sul soggetto passivo, evitando di attribuire al termine "possesso" un significato svincolato dalla titolarità reale.
- Se dagli atti risulta solo un uso strumentale del bene per l'esecuzione di un servizio e non un diritto reale di godimento, manca il presupposto soggettivo del tributo immobiliare.
- La cassazione può decidere con rinvio quando occorre un nuovo esame del rapporto giuridico rilevante ai fini fiscali, ma non ulteriori accertamenti istruttori se il quadro fattuale è già sufficientemente definito.
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