Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19361/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di un lavoratore di vedere accertata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società che aveva gestito il servizio di trasporto pubblico locale prima del subentro del consorzio, con conseguente diritto al passaggio alle dipendenze del consorzio subentrante. Il lavoratore deduceva di avere lavorato per anni per un'impresa del settore e di avere poi proseguito l'attività, di fatto, alle dipendenze della società successivamente coinvolta nella gestione del servizio, svolgendo mansioni di pulizia e piccola manutenzione. I ricorrenti censuravano la sentenza d'appello per quattro profili: 1) violazione degli artt. 2112 c.c. e 112 c.p.c., perché il giudice avrebbe fondato la decisione su un trasferimento d'azienda senza che tale questione fosse stata dedotta in domanda, essendo la pretesa basata sull'accordo sindacale del 2 maggio 2008 e sulla legge regionale richiamata; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, perché la Corte territoriale avrebbe qualificato come trasferimento d'azienda la successione nella gestione del servizio senza un adeguato accertamento degli elementi fattuali; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il consorzio avrebbe perso la legittimazione passiva dopo avere rinunciato alla gestione del servizio, subentrando altra società; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta verso le altre società coinvolte. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, infondato il terzo e respinto il quarto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e perché le doglianze miravano in realtà a censurare il fatto processuale senza riprodurre compiutamente gli atti rilevanti, oltre a non confrontarsi con il richiamo alla legge regionale sul subentro nel servizio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché attaccava un accertamento di fatto coperto da doppia conforme. Ha respinto il terzo motivo osservando che l'eventuale successiva cessazione della gestione non eliminava la legittimazione passiva rispetto a un effetto traslativo già verificatosi. Ha respinto il quarto motivo ritenendo che la domanda di manleva fosse comunque priva di interesse, poiché la sentenza di merito si era limitata all'accertamento del rapporto e del trasferimento, senza condanna alle conseguenze economiche. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La successione nella gestione del servizio, se integra trasferimento d'azienda o di ramo, comporta il passaggio del rapporto di lavoro al soggetto subentrante; l'eventuale successiva dismissione della gestione non elide un effetto traslativo già perfezionato.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia o ultrapetizione richiede la puntuale indicazione della domanda o eccezione ritualmente proposta e del suo esatto contenuto; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sull'apprezzamento delle prove è inammissibile se mira a una rivalutazione del fatto e non evidenzia un effettivo vizio di legge o motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La formale deduzione di violazione di legge non consente, se in concreto si lamenta un vizio di attività o di motivazione, di superare i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il sindacato sul fatto è precluso quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado e non sia stata dimostrata la diversità delle ragioni poste a base delle due sentenze.

  • art. 348-ter c.p.c., ultimo comma

    In presenza di doppia conforme è preclusa la revisione del giudizio di fatto nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di ragionevole durata giustifica, in presenza di una questione di diritto infondata e priva di ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito senza rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può decidere nel merito, senza cassare con rinvio, quando la questione oggetto di omessa pronuncia è infondata e non richiede nuovi accertamenti.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 17 L.R. n. 23/1999

    La norma regionale disciplina gli effetti del subentro o della cessazione dell'impresa e il trasferimento del personale all'impresa subentrante; il richiamo ad essa esclude che la domanda sia stata impropriamente mutata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Chi propone ricorso per cassazione denunciando un error in procedendo deve riportare in modo puntuale e integrale gli atti e i passaggi decisivi su cui fonda la censura; la mera trascrizione parziale o riassuntiva degli atti non consente il controllo di legittimità.
  • La censura di omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente la domanda o eccezione proposta, il relativo atto processuale e il suo esatto contenuto.
  • Quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado, è precluso il sindacato sul vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c., se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni.
  • Nel trasferimento d'azienda o di attività, il successivo venir meno della gestione da parte del soggetto subentrato non elimina la legittimazione passiva rispetto a diritti già sorti in conseguenza dell'effetto traslativo.
  • L'omessa pronuncia su una domanda di manleva non comporta necessariamente cassazione con rinvio se la domanda sarebbe comunque infondata per difetto di interesse o perché la decisione di merito non contiene statuizioni patrimoniali da riversare sui terzi.
  • In sede di legittimità, la Corte può decidere nel merito senza rinvio quando la questione omessa o non esaminata è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.