Cassazione Civile, Sentenza n. 8853/2020 del 13/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato la decisione relativa alla protezione internazionale, ma già in appello la controversia era stata circoscritta alla sola domanda di protezione umanitaria. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1201/2018 depositata il 29 maggio 2018, aveva respinto tale domanda: non risultava provato un inserimento socio-lavorativo consolidato, poiché le attività lavorative erano precarie e mancavano legami sociali rilevanti; inoltre, le problematiche di salute erano state risolte. La Corte aveva ritenuto non decisivi gli scontri etnici in Ghana, perché coinvolgevano etnie diverse da quella del richiedente. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto accertare la situazione effettiva nel Paese di provenienza rispetto ai rischi dedotti. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, e 19 del D.Lgs. n. 286/1998, lamentando l’omessa valutazione del proprio inserimento socio-lavorativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è estraneo al thema decidendum, perché l’appello riguardava esclusivamente la protezione umanitaria e non le altre forme di protezione. Il secondo formula una doglianza generica e non replica puntualmente all’accertamento della Corte d’appello circa il carattere non consolidato dell’inserimento in Italia, dovuto alla precarietà del lavoro e all’assenza di legami sociali rilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Non è stata disposta la liquidazione delle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata. È stata attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008
Il primo motivo è inammissibile perchè la questione proposta esorbita del thema decidendum, circoscritto – sin dalla proposizione dell’appello – alla sola richiesta di protezione umanitaria.
La censura relativa all’accertamento della situazione del Paese di origine è inammissibile in cassazione se riguarda questioni estranee all’oggetto del giudizio d’appello, limitato alla protezione umanitaria.
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
Il secondo motivo è inammissibile perchè il ricorrente esprime una generica doglianza senza puntualmente replicare alla decisione impugnata, che ha, invece, accertato che l’inserimento del richiedente in Italia non era ben consolidato, stante la precarietà delle attività lavorative e la mancanza di legami sociali rilevanti.
La doglianza sulla mancata valutazione dell’inserimento socio-lavorativo è inammissibile se generica e non si confronta specificamente con gli accertamenti della decisione impugnata.
Il secondo motivo è inammissibile perchè il ricorrente esprime una generica doglianza senza puntualmente replicare alla decisione impugnata, che ha, invece, accertato che l’inserimento del richiedente in Italia non era ben consolidato, stante la precarietà delle attività lavorative e la mancanza di legami sociali rilevanti.
Nel caso esaminato, la censura formulata con riferimento alla disciplina della protezione umanitaria non supera il vaglio di ammissibilità se non contesta puntualmente le ragioni dell’accertamento di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
Il comma 1-bis individua l’importo di riferimento cui è commisurato l’ulteriore contributo unificato previsto per l’inammissibilità del ricorso, ove il contributo originario sia dovuto.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile una censura che investa questioni estranee al thema decidendum del giudizio d’appello, determinato dalle domande effettivamente mantenute in quella fase.
- È inammissibile il motivo che si risolva in una doglianza generica e non si confronti puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e con gli accertamenti di fatto posti a suo fondamento.
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