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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25051/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erogatore sanitario)

La controversia

Una società privata accreditata, operante nel settore della specialistica ambulatoriale, aveva eseguito prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del servizio sanitario regionale. Alcune fatture emesse negli anni 2010 e 2011 erano state pagate con ritardo. La società aveva quindi convenuto in giudizio l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, chiedendone la condanna al pagamento di interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo priva di legittimazione passiva l'azienda sanitaria locale e individuando quale soggetto obbligato al pagamento un'azienda ospedaliera, in applicazione del sistema regionale di pagamento accentrato e delle clausole contrattuali che mantenevano ferme le procedure di fatturazione e pagamento vigenti. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 1321 c.c., sostenendo che l'obbligazione di pagamento derivasse dagli accordi stipulati con l'azienda sanitaria locale e che l'azienda ospedaliera, non menzionata nei contratti, non potesse essere considerata debitrice. Ha inoltre dedotto che l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993 riguardasse le procedure esecutive e non escludesse la responsabilità contrattuale dell'azienda sanitaria. Con il secondo motivo ha censurato l'interpretazione degli accordi contrattuali, della circolare regionale e della determinazione regionale, lamentando che la Corte d'appello avesse valorizzato soltanto le clausole relative alla conservazione delle procedure di pagamento, senza considerare le ulteriori clausole concernenti la fatturazione, la cessione del credito e il foro competente, né la complessiva volontà negoziale. Con il terzo motivo ha contestato l'esclusione degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, deducendo che gli accordi costituissero transazioni commerciali, che l'azienda sanitaria non avesse provato la non imputabilità del ritardo e che fosse infondata l'ulteriore questione, rimasta assorbita in appello, relativa all'anteriorità dell'accreditamento rispetto all'entrata in vigore della disciplina sugli interessi moratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il sistema di pagamento delle prestazioni sanitarie può essere accentrato, ma l'individuazione di un soggetto diverso dall'azienda sanitaria quale ente obbligato al pagamento richiede un atto di incarico adottato nell'ordinamento regionale. Se l'incarico è contenuto in un provvedimento amministrativo, esso può produrre effetti tra le parti soltanto quando sia espressamente richiamato nell'accordo tra azienda sanitaria ed erogatore privato. Nel caso esaminato, la Corte ha escluso che la normativa regionale richiamata istituisse tale incarico e ha ritenuto che la Corte d'appello dovesse verificare l'individuazione del debitore sulla base dell'interpretazione complessiva dei contratti. La decisione impugnata aveva violato gli artt. 1362 e 1363 c.c., avendo considerato soltanto due clausole senza confrontarle con le altre disposizioni contrattuali rilevanti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la legittimazione passiva dell'azienda sanitaria, la debenza degli interessi moratori e ogni questione conseguente, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    La disciplina dei rapporti tra aziende sanitarie ed erogatori privati accreditati presuppone la stipulazione di accordi e impone di individuare, anche ai fini del pagamento, il contenuto del rapporto contrattuale.

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993

    In caso di mancato pagamento dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente.

    La norma consente un sistema di pagamento accentrato quale deroga all'effetto normalmente derivante dal contratto, ma richiede che l'ente incaricato del pagamento sia individuato in un atto di incarico adottato nell'ordinamento regionale.

  • d.lgs. n. 231/2002

    La questione relativa alla debenza degli interessi moratori per il ritardato pagamento delle prestazioni sanitarie è rimasta assorbita e dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura e agli effetti dell'accordo contrattuale tra azienda sanitaria ed erogatore privato; la Corte ha deciso sulla base dei criteri di interpretazione contrattuale.

  • art. 1362 c.c.

    La comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata attraverso il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nell'intero contratto, non mediante la considerazione isolata di singole clausole.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Costituisce motivo di ricorso per cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, inclusi i criteri legali di interpretazione del contratto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione camerale del ricorso.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle modalità di comunicazione degli avvisi di cancelleria mediante posta elettronica certificata o fax.

  • art. 2, comma 2, lett. c), legge regionale Lazio n. 18/1994

    La disposizione attribuisce alla Regione funzioni di programmazione, determinazione dei criteri di finanziamento, indirizzo, supporto e vigilanza, ma non individua un soggetto diverso dall'azienda sanitaria quale obbligato al pagamento dei centri accreditati.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra azienda sanitaria ed erogatore privato accreditato, l'individuazione di un ente diverso dall'azienda sanitaria quale debitore del corrispettivo costituisce deroga all'effetto normalmente derivante dal contratto e richiede un atto di incarico adottato nell'ordinamento regionale.
  • Quando l'incarico di pagamento è contenuto in un provvedimento amministrativo regionale e non in una fonte primaria, esso produce effetti tra azienda sanitaria ed erogatore privato soltanto se è espressamente richiamato nell'accordo contrattuale tra tali soggetti.
  • La mera previsione, in un contratto tra azienda sanitaria ed erogatore privato, che restino ferme le procedure di fatturazione e pagamento vigenti non consente di individuare automaticamente un diverso debitore, se dal contratto non emerge un incarico o una delega di pagamento riferibile a tale soggetto.
  • L'interpretazione di un contratto deve considerare il testo nella sua globalità: non è conforme agli artt. 1362 e 1363 c.c. valorizzare isolatamente alcune clausole senza coordinarle con le altre disposizioni dell'accordo e con la complessiva volontà negoziale.
  • Ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, assumono rilievo tutte le clausole contrattuali pertinenti, comprese quelle sulla fatturazione, sulla cessione del credito e sul foro competente, valutate unitariamente.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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