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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07069/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del 07/04/2025 che condannava la ricorrente alla pena di euro 3.000 di ammenda per il reato previsto dall'art. 279 d.lgs. n. 152/2006. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) violazione di legge ex art. 192 c.p.p. relativo alla sussistenza del reato e alla valutazione delle prove; (2) mancata motivazione sul rifiuto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (3) mancata motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul discostamento dal minimo edittale; (4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato. Primo motivo: inammissibile perché la censura sulla valutazione delle prove, basata sull'art. 192 c.p.p., non è sindacabile in cassazione oltre i limiti dell'art. 606 c.p.p. e non può essere travestita come errore di diritto; secondo motivo: manifestamente infondato, poiché il giudice di merito può negare le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi specifici e la motivazione fornita dal Tribunale è sufficiente; terzo motivo: manifestamente infondato, dato il carattere discrezionale della determinazione della pena e il fatto che il Tribunale ha scelto la pena pecuniaria ben al di sotto della media edittale; quarto motivo: infondato, perché la Corte ritiene che il giudice ha adeguatamente considerato i parametri dell'art. 131-bis (gravità del fatto, grado di colpevolezza, esiguità del danno, pena edittale) e che le precedenti condanne non risultano automaticamente ostative salvo che abbiano la stessa indole o il reo sia stato dichiarato delinquente abituale/professionale; la motivazione può essere anche implicita quando il giudice di merito mostra di aver valutato gli indici di gravità oggettiva e soggettiva. Conseguenza: confermata la condanna con ammenda di euro 3.000; nessun annullamento o rinvio disposto.

Norme richiamate

  • art. 279 d.lgs. n. 152/2006

    Norma che disciplina il reato contestato; prevede pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. La Corte ha confermato l'applicabilità e il regime sanzionatorio adottato dal giudice di merito (ammenda).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola sulla valutazione della prova da parte del giudice di merito. La Corte ricorda che le doglianze sulla valutazione probatoria non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.; non è ammesso usare questo articolo per aggirare i limiti di ammissibilità delle censure in cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fissa i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato la distinzione tra error in iudicando su norme sostanziali e censure processuali non deducibili se non previste a pena di nullità (lett. c).

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento sulla regola di giudizio nella valutazione della prova; la Corte osserva che l'inosservanza di regole valutative non previste a pena di nullità non è deducibile in cassazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte chiarisce che la valutazione richiede l'esame dei parametri oggettivi indicati (pena edittale, modalità, esiguità del danno e della condotta) e che i precedenti ostano solo se congruenti con la stessa indole o se l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale/professionale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte ricorda che il loro riconoscimento non è automatico per mera assenza di precedenti; occorrono elementi di segno positivo che giustifichino la concessione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi che regolano la determinazione della pena e i criteri di commisurazione; la Corte conferma il carattere discrezionale della graduazione del trattamento sanzionatorio e la limitata sindacabilità in cassazione salvo arbitrarietà o illogicità manifesta.

Massime di principio

  • Non è possibile ottenere in Cassazione la revisione della valutazione delle prove richiamando l'art. 192 c.p.p., salvo che si configuri un vizio previsto a pena di nullità: le doglianze probatorie sono soggette ai limiti di ammissibilità dell'art. 606 c.p.p.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittima se il giudice di merito non individua elementi positivi specifici a favore dell'imputato; il loro riconoscimento non è un diritto automatico legato alla mera assenza di elementi negativi.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se emerge un arbitrio, una illogicità manifesta o una motivazione gravemente carente; una pena più favorevole rispetto alla media edittale rende più debole la censura sulla congruità.
  • Per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) il giudice deve valutare i parametri oggettivi (pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno); i precedenti ostano solo se della stessa indole o se l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale/professionale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la presenza di precedenti non possono essere considerati, da soli e implicitamente, motivazione sufficiente per escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis: il giudice deve confrontare le precedenti condotte con la fattispecie attuale.
  • La motivazione richiesta in capo al giudice deve essere adeguata ma può essere anche implicita se dalla decisione emerge chiaramente la valutazione degli indici di gravità oggettiva e del grado di colpevolezza che giustificano il trattamento sanzionatorio adottato.

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