Cassazione Civile, Ordinanza n. 03831/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società già affidataria di un appalto pubblico per la fornitura e posa di giunti di dilatazione su viadotti della rete stradale ha agito contro la stazione appaltante chiedendo il pagamento di somme che assumeva spettanti per lavori eseguiti prima del trasferimento del ramo d'azienda a un'altra impresa. La domanda si fondava sull'assunto che il credito per quelle lavorazioni fosse maturato prima dell'affitto del ramo e che, in base al contratto di affitto, dovesse rimanere in capo all'originaria appaltatrice, mentre il pagamento effettuato alla società subentrante sarebbe stato indebito. La ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per omessa pronuncia e violazione delle preclusioni processuali, sostenendo inoltre che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere che il credito per acconti in appalto pubblico sorga solo con l'emissione dello stato di avanzamento lavori e non già con l'esecuzione materiale dell'opera. Ha infine dedotto la violazione delle norme sull'appalto pubblico, sulla contabilità dei lavori e sull'interpretazione del contratto di affitto d'azienda, lamentando che il giudice di merito avesse trascurato la distinzione tra nascita del credito ed esigibilità e avesse indebitamente valorizzato il tema delle riserve.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure processuali perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato implicitamente la questione della tardività della difesa avversaria e perché le deduzioni svolte dalla resistente integravano mere difese, non eccezioni in senso stretto; inoltre il principio di non contestazione non operava sulla qualificazione giuridica dei fatti. Sul piano sostanziale, la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva attribuito rilievo alle riserve dell'appaltatore, osservando che tale profilo è irrilevante ai fini della nascita del credito per acconti, ma ha confermato il nucleo decisivo della decisione: nei lavori pubblici il credito per gli acconti sul prezzo sorge quando è emesso lo stato di avanzamento lavori, che ha funzione genetica e di accertamento della consistenza delle opere eseguite, non al mero compimento materiale delle lavorazioni. Poiché il SAL era successivo all'affitto del ramo d'azienda, il credito doveva considerarsi sorto dopo il subentro dell'affittuaria; pertanto restavano assorbite le doglianze sull'interpretazione del contratto di affitto e sul regime interno dei rapporti tra affittante e affittuaria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia quando la decisione impugnata contiene una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la pretesa o l'eccezione non espressamente esaminata.
La non contestazione rileva solo rispetto ai fatti storici da provare e non alla loro qualificazione giuridica.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulle preclusioni processuali, ma la Corte ritiene la censura infondata perché la difesa avversaria era mera argomentazione in diritto.
Richiamato in tema di preclusioni, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
Richiamato in tema di preclusioni istruttorie e difensive, senza accoglimento della censura.
Nel contesto dell'appalto pubblico è richiamato per la disciplina generale del rapporto, ma la Corte ribadisce che gli acconti nei lavori pubblici seguono una disciplina speciale connessa al SAL.
Richiamato dalla ricorrente nella critica all'interpretazione del contratto di affitto d'azienda; il motivo resta assorbito perché il credito è sorto dopo il subentro.
Evocato per il subentro nei contratti in corso; la Corte reputa irrilevante il motivo perché, in concreto, il credito era successivo al trasferimento del ramo.
Richiamato dalla ricorrente sulla circolazione dell'azienda e dei crediti; la censura è assorbita.
Richiamato dalla ricorrente nella disciplina dell'azienda affittata; non incide sull'esito perché il discrimine decisivo è temporale.
Richiamati per l'interpretazione del contratto di affitto d'azienda; restano assorbiti dal rilievo che il credito verso il committente pubblico è sorto dopo il SAL e quindi dopo il subentro.
art. 12 r.d. 2440/1923
Le norme di contabilità pubblica richiedono che i pagamenti in conto siano commisurati all'opera prestata; la Corte le usa per affermare che il credito per acconti diviene certo, liquido ed esigibile con la procedura pubblicistica di attestazione.
art. 350 l. 2248/1865 all. F
Disciplinava il pagamento del prezzo di appalto secondo le rate stabilite e le norme di contabilità generale dello Stato.
art. 358 l. 2248/1865 all. F
Richiamato insieme alle altre norme sulla contabilità dei lavori pubblici, nel quadro della disciplina degli acconti.
artt. 48, 57, 58 r.d. 350/1895
Regolano la certificazione e lo stato di avanzamento dei lavori come presupposto dei pagamenti in acconto.
artt. 33 e 58 d.P.R. 1063/1962
Richiamati dalla ricorrente per la disciplina degli appalti pubblici e dei pagamenti, ma non idonei a scardinare il principio affermato dalla Corte sul momento genetico del credito.
art. 11 r.d. 422/1923
Richiamato nel complesso delle norme sulla contabilità pubblica e sugli acconti.
artt. 54, 64, 89 e 107 r.d. 350/1895
Richiamati dalla ricorrente in tema di riserve nella contabilità dell'appalto pubblico; la Corte chiarisce però che le riserve non determinano la nascita del credito per gli acconti.
art. 42 d.P.R. 1063/1962
Richiamato con riferimento alle riserve negli appalti pubblici, ma ritenuto irrilevante ai fini della decisione sul credito per acconti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, richiamata per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo civile, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata contiene una statuizione implicita incompatibile con la domanda o l'eccezione non espressamente esaminata.
- La non contestazione opera solo sui fatti storici e non sulla loro qualificazione giuridica: una diversa lettura giuridica dei fatti è una mera difesa e può essere svolta anche oltre le preclusioni, se non introduce nuovi fatti.
- Negli appalti pubblici il credito per gli acconti sul corrispettivo non nasce dal solo compimento materiale delle lavorazioni, ma con l'emissione dello stato di avanzamento lavori, che ha funzione di accertamento e di attestazione della consistenza delle opere eseguite.
- L'eventuale proposizione di riserve da parte dell'appaltatore non condiziona la nascita o l'esigibilità del credito per gli acconti, poiché le riserve attengono a pretese ulteriori e, semmai, accrescitive del credito.
- Nel conflitto tra affittante e affittuario di ramo d'azienda e stazione appaltante, il discrimine decisivo per individuare il soggetto titolare del credito verso il committente pubblico è il momento di insorgenza del credito secondo la disciplina speciale dell'appalto pubblico, non la sola esecuzione materiale delle opere.
- Le clausole del contratto di affitto d'azienda che regolano i rapporti interni tra affittante e affittuario non sono di per sé opponibili al terzo committente se il credito verso quest'ultimo è sorto secondo la disciplina pubblicistica dopo il subentro.
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