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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08488/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia riguarda un appartamento sito in Augusta: in primo grado il Tribunale aveva rigettato sia la domanda principale di rivendicazione proposta da due soggetti che si assumevano proprietari del bene, sia la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla convenuta. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione accogliendo la rivendicazione e ordinando il rilascio dell'immobile. La soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la domanda di rivendicazione non sarebbe stata correttamente formulata e che la successiva precisazione consentita dal Tribunale avrebbe integrato una mutatio libelli; 2) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per asserita indeterminatezza del petitum e mancata coincidenza tra beni indicati in domanda e titolo allegato; 3) violazione delle norme sulle testimonianze e nullità della sentenza, per il mancato accoglimento della censura relativa alla preclusione di due testimoni; 4) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e vizio motivazionale, per l'erronea interpretazione del titolo prodotto dagli attori e per il contrasto tra particelle catastali indicate; 5) violazione degli artt. 113, 115, 132 c.p.c., 1350 e 2704 c.c. e omesso esame, per l'erronea valutazione di una scrittura privata del 22.12.1997 e della prova orale, che secondo la ricorrente avrebbero dovuto dimostrare la sua proprietà o quantomeno incidere sulla decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla originaria identificabilità del bene rivendicato, che i motivi si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione di fatto e prove non consentita in sede di legittimità, e che la censura sulla prova testimoniale difettava di decisività e di specificità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'adeguata identificazione sin dall'origine dell'immobile oggetto di rivendicazione, e che le censure mirassero soltanto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del fatto, estranea al giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo

    il motivo non è ammissibile quando non si confronta con la ratio della decisione e quando tende in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 948 c.c.

    la rivendicazione presuppone che il bene sia sufficientemente e originariamente identificabile nel petitum e nel titolo allegato.

  • art. 2697 c.c.

    la censura sulla prova non può tradursi in una richiesta di diverso apprezzamento del merito se la Corte territoriale ha già ritenuto adeguatamente individuato il bene.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è pronuncia ultra o extra petita se il giudice decide sulla domanda di rivendicazione come originariamente proposta e ritenuta identificabile.

  • art. 245 c.p.c.

    le censure sulle modalità di assunzione della prova testimoniale sono irrilevanti se la prova è stata ritenuta non decisiva.

  • art. 246 c.p.c.

    le doglianze sulle testimonianze devono essere specifiche e decisive per essere scrutinabili in cassazione.

  • art. 247 c.p.c.

    la contestazione della prova orale richiede indicazione delle circostanze di fatto che i testimoni avrebbero dovuto riferire.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel provvedimento del Tribunale che aveva consentito la precisazione della domanda, ma non ritenuto decisivo dalla Corte di merito.

  • art. 2967 c.c.

    citato nel ricorso in relazione all'interpretazione e alla prova del titolo, ma la Corte ha ritenuto la censura meramente alternativa al giudizio di fatto.

  • art. 1362 c.c.

    le doglianze sull'interpretazione del documento non sono ammissibili se si limitano a proporre una lettura alternativa rispetto a quella del giudice di merito.

  • art. 1364 c.c.

    richiamato insieme alle altre norme sull'interpretazione contrattuale, senza superare il limite del sindacato di legittimità sul fatto.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ribadito che l'interpretazione del documento appartiene al merito.

  • art. 1369 c.c.

    invocato dalla ricorrente, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile perché diretta a ottenere una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel quinto motivo, senza incidere sulla conclusione di irrilevanza della scrittura privata prodotta.

  • art. 113 c.p.c.

    la dedotta violazione è inammissibile quando si contesta in realtà la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente in cassazione di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    la censura motivazionale non è accoglibile se la motivazione della Corte di merito è sorretta da un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato in relazione alla scrittura privata del 22.12.1997, ritenuta non idonea a provare la proprietà in capo alla convenuta.

  • art. 2704 c.c.

    la scrittura privata priva di data certa è stata ritenuta non idonea a dimostrare la proprietà del bene in capo alla convenuta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • La domanda di rivendicazione è idonea se il bene risulta originariamente e complessivamente identificabile dagli elementi allegati; una successiva precisazione dei dati catastali non integra mutatio libelli quando non cambia il petitum sostanziale.
  • Le doglianze sulla prova testimoniale sono scrutinabili solo se specifiche e decisive: occorre indicare quali testimoni sono stati esclusi, con quali provvedimenti, e quali circostanze decisive avrebbero dovuto provare.
  • L'interpretazione dei documenti e la valutazione della loro efficacia probatoria appartengono al giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del contenuto documentale o della credibilità delle prove.
  • Una scrittura privata priva di data certa e contenente soltanto un impegno a trasferire la proprietà ha valore obbligatorio, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità dominicale del bene in capo a chi la invoca.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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