Cassazione Civile, Ordinanza n. 02456/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)
La controversia
Un consulente tecnico nominato in un procedimento relativo alla verifica della natura usuraria o meno del tasso di interessi passivi applicato a un mutuo aveva chiesto la liquidazione del compenso secondo il criterio a percentuale e per scaglioni previsto per le prestazioni di natura contabile. Il Pubblico ministero aveva invece liquidato l'onorario con il criterio delle vacazioni, ritenuto residuale, per un importo inferiore a quello richiesto. Il professionista aveva proposto opposizione al Tribunale di Venezia, che aveva respinto il ricorso ritenendo applicabile, nel caso concreto, il criterio residuale e affermando che il magistrato non fosse vincolato all'indicazione del consulente. Con il ricorso per cassazione, il professionista ha denunciato violazione degli artt. 50 e 51, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'art. 2 dell'allegato al d.m. 30 maggio 2002 e dell'art. 4 della l. n. 319 del 1980, sostenendo che la consulenza aveva natura contabile e che, quindi, il compenso doveva essere liquidato con il criterio tabellare a percentuale e scaglioni, non con quello residuale delle vacazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la consulenza svolta in materia di verifica dell'usurarietà del tasso di interesse applicato a un contratto di mutuo abbia natura contabile e che, per tale tipo di prestazione, l'onorario del consulente tecnico debba essere determinato secondo l'art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, cioè con criterio a percentuale calcolato per scaglioni. Ha quindi giudicato erronea la liquidazione basata sulle vacazioni, poiché tale criterio ha natura residuale ed è applicabile solo in mancanza di una specifica previsione tabellare. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Venezia, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio del ricorso per cassazione.
art. 50 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come norma violata in relazione alla liquidazione dei compensi per consulenza tecnica.
art. 51, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come norma violata in relazione al criterio di liquidazione dell'onorario.
art. 2 dell'allegato al d.m. 30 maggio 2002
"Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni[...]"
Per le consulenze in materia contabile il compenso va liquidato con onorario a percentuale per scaglioni.
art. 4 l. n. 319/1980
Richiamato come disposizione normativa di riferimento sulla liquidazione dei compensi dell'ausiliare.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Costituisce il sistema normativo di riferimento per la liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici.
Massime di principio
- Quando la consulenza tecnica ha natura contabile, la liquidazione del compenso deve avvenire secondo il criterio tabellare a percentuale e per scaglioni previsto dalla tariffa speciale, non mediante il criterio delle vacazioni.
- Il criterio del compenso a vacazioni ha carattere residuale e può essere applicato solo se manca una specifica previsione tariffaria per la prestazione svolta.
- Il giudice della liquidazione non è vincolato alla mera indicazione del professionista, ma deve comunque applicare il corretto criterio normativo in relazione alla natura concreta dell'incarico.
- Una motivazione che discosti la liquidazione dal parametro tabellare specifico senza adeguata giustificazione è contraddittoria e non conforme a diritto.
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