Cassazione Civile, Ordinanza n. 06299/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione di una porzione di terreno sito in un Comune siciliano, identificato catastalmente, e la conseguente cancellazione di un pignoramento trascritto sul bene intestato formalmente a un'altra persona. Il giudice di primo grado rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava, ritenendo non dimostrato il possesso utile all'usucapione: le testimonianze addotte dall'attrice erano considerate insufficienti, due testi avevano riconosciuto i luoghi solo dopo l'esibizione di una mappa acquisita irritualmente, l'appellante non aveva contrastato le deposizioni avverse, il precedente provvedimento di reintegra nel possesso non costituiva prova dell'usucapione e la sentenza penale per invasione e danneggiamento del terreno non deponeva nel senso invocato. In cassazione la ricorrente proponeva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. per erronea valutazione delle deposizioni testimoniali e per avere ritenuto inammissibile la mappa catastale, che secondo la ricorrente era già ritualmente prodotta; 2) analoga censura sulla valutazione dei testi, sostenendo che essi avessero conoscenza diretta dei fatti; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. per mancata considerazione del valore confessoriamente attribuito a una dichiarazione stragiudiziale resa in un precedente giudizio possessorio, con cui la controparte avrebbe riconosciuto la coltivazione del terreno da parte dell'attrice; 4) violazione dell'art. 1158 c.c. e vizio motivazionale per omessa motivazione circa l'indicazione dell'inizio del possesso ventennale e per mancata valorizzazione di elementi desumibili dalla costituzione di una delle controparti. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso improcedibile perché la ricorrente aveva dichiarato di avere notificato la sentenza impugnata in data anteriore, ma non aveva depositato, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notificazione (né era possibile supplire con produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.).
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché la ricorrente aveva affermato che la sentenza d'appello era stata notificata, circostanza che rendeva necessario il deposito della copia della sentenza munita di relata di notifica entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; tale documentazione non era stata prodotta, né risultava disponibile nel fascicolo d'ufficio o dalla controparte. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla c.d. autoresponsabilità della parte che dichiara la notificazione della sentenza e sul conseguente onere documentale, la Corte ha escluso la possibilità di sanare l'omissione con produzione tardiva. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Non è stato esaminato il merito dei motivi di doglianza sull'usucapione, sulle prove testimoniali e sul valore della dichiarazione resa nel precedente giudizio.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla valutazione delle prove; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'improcedibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per denunciare vizi motivazionali; non esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
Richiamato nel terzo motivo come parametro del valore della dichiarazione resa in altro giudizio; non scrutinato nel merito.
Richiamato nel quarto motivo quale norma sull'usucapione; non esaminato per l'improcedibilità.
La mancata produzione, nel termine per il deposito del ricorso, della copia della sentenza impugnata munita di relata di notificazione determina l'improcedibilità quando il ricorrente affermi che la sentenza è stata notificata.
Citato nel testo con evidente riferimento alla produzione documentale tardiva in cassazione; la Corte afferma che non è possibile recuperare l'omissione con successiva produzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, in collegamento con il comma 1-quater.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Citata quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 21349 del 06/07/2022, Sez. U. Cass.
Richiamata come precedente di legittimità sul principio di autoresponsabilità e sull'onere di deposito della sentenza notificata con relata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente in cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare, nel termine dell'art. 369 c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica o della documentazione equivalente in caso di notifica via PEC.
- L'omesso deposito della sentenza notificata con la relativa relata, in presenza dell'allegazione della notificazione, comporta l'improcedibilità del ricorso e non può essere sanato da una produzione documentale tardiva ex art. 372 c.p.c.
- In sede di legittimità, la Corte non esamina i motivi di merito quando ricorre una preclusione processuale che rende improcedibile l'impugnazione.
- La regola di autoresponsabilità della parte impedisce di trarre vantaggio processuale da una propria dichiarazione sulla notificazione della sentenza senza assolvere al correlato onere documentale.
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