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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12947/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da un ricorso di primo grado con cui una dipendente pubblica ha chiesto l’accertamento del proprio demansionamento e la condanna dell’amministrazione datrice di lavoro al risarcimento del danno da lesione della dignità professionale, oltre all’assegnazione delle mansioni per le quali era stata assunta. Il tribunale ha accolto solo in parte la domanda: ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla pretesa risarcitoria connessa alla mancata progressione verticale, ma ha ritenuto sussistente il demansionamento e ha condannato la Regione al risarcimento. In appello, la Regione ha ottenuto la riforma integrale della decisione e il rigetto della domanda. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha proposto due censure: con la prima ha denunciato la violazione delle norme processuali che governano i poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro, contestando che la Corte d’appello avesse acquisito d’ufficio alcune schede valutative riferite agli anni 2011-2013, ritenendole irrilevanti perché relative a un periodo già accertato come lavorativo e quindi non utile a smentire la dedotta inattività forzata; con il secondo motivo ha lamentato la violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sull’apprezzamento delle prove, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova del demansionamento/inattività e avesse male applicato il ragionamento presuntivo. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel rito del lavoro la prova nuova può essere acquisita d’ufficio se indispensabile, ossia idonea a chiarire in modo decisivo la ricostruzione dei fatti o a sciogliere un dubbio residuo; nel caso concreto, le schede valutative erano state legittimamente utilizzate non per provare l’inattività negli anni indicati, ma per apprezzare l’attendibilità delle testimoni e la loro effettiva inserzione nell’amministrazione. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché le prove erano state regolarmente acquisite. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità, tanto più con riguardo alla prova presuntiva e al giudizio sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della lavoratrice. Ha ritenuto legittimo l’esercizio, da parte della Corte d’appello, dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro per acquisire documentazione reputata indispensabile ai fini della valutazione della credibilità dei testimoni e ha qualificato come inammissibile la censura relativa al ragionamento presuntivo, perché volta a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. La decisione di appello, che aveva respinto la domanda di demansionamento, è quindi rimasta ferma. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore della Regione Calabria, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta con riferimento sia ai poteri istruttori officiosi sia alla prova presuntiva, ma la Corte ha escluso che tali censure fossero fondate.

  • art. 115 c.p.c.

    Vi è violazione solo se il giudice pone a base della decisione prove inesistenti, mai acquisite o introdotte fuori dai poteri istruttori; nella specie, le prove erano legittimamente entrate nel processo.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro consente al giudice l’esercizio officioso dei poteri istruttori quando ricorrano i presupposti di indispensabilità e una semiplena probatio.

  • art. 437 c.p.c.

    La prova nuova è acquisibile anche d’ufficio se indispensabile, cioè idonea a eliminare l’incertezza residua sulla ricostruzione fattuale o a provare un fatto rimasto non dimostrato.

  • art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla dedotta errata applicazione del procedimento presuntivo e alla pretesa illegittimità del demansionamento.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la prova per presunzioni richiede indizi gravi, precisi e concordanti; la valutazione della loro sussistenza spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o dell’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può valutare liberamente le prove secondo il prudente apprezzamento, scegliendo quelle ritenute più attendibili e concludenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro il giudice può acquisire d’ufficio prove nuove quando esse siano indispensabili, cioè idonee a chiarire in modo decisivo il fatto controverso o a sciogliere un dubbio residuo sulla ricostruzione probatoria già emersa.
  • L’indispensabilità della prova va apprezzata in funzione della sua capacità di incidere sulla credibilità delle fonti istruttorie o sulla completezza della ricostruzione fattuale, non in base al mero dato che la parte abbia già subito preclusioni istruttorie.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti, non acquisite o introdotte al di fuori dei poteri processuali; non ricorre quando la prova sia stata legittimamente acquisita e poi valutata.
  • La valutazione della prova per presunzioni, con riguardo alla gravità, precisione e concordanza degli indizi, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui si deduca una vera violazione dell’art. 2729 c.c. o un vizio di motivazione nei limiti consentiti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, formalmente dedotto come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Le schede valutative o documenti analoghi possono essere legittimamente utilizzati non solo per il loro contenuto diretto, ma anche come elementi indiretti per verificare l’inserimento lavorativo di un teste e, quindi, la sua attendibilità.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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