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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34170/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento di un incarico professionale di gestione contabile-amministrativa conferito nel 1999 a un professionista. In primo grado il convenuto era rimasto contumace e il Tribunale lo aveva ritenuto responsabile, condannandolo a rimborsare quanto pagato dalla società per sanzioni fiscali conseguenti ad accertamenti e cartelle di pagamento. In appello il convenuto aveva sostenuto che le sanzioni non derivavano da errori di bilancio o di dichiarazioni, ma da omessi o ritardati versamenti, e che la società non aveva provato quale fosse esattamente l'incarico conferito né il nesso causale tra inadempimento e danno; inoltre aveva contestato la legittimazione della società ad agire per pretese spettanti ai soci. La Corte d'appello aveva accolto il gravame, riformando la decisione di primo grado e condannando la società alla restituzione di quanto già versato in esecuzione della sentenza riformata. Con il ricorso per cassazione la società lamentava violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., assumendo che la contumacia del convenuto in primo grado avrebbe reso incontestati i fatti allegati dall'attrice e che le difese svolte in appello costituivano domande/eccezioni nuove, vietate in secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che la contumacia del convenuto in primo grado non equivale ad ammissione dei fatti allegati dall'attore e non rende operante, in suo danno, il principio di non contestazione; pertanto, una volta costituitosi in appello, il convenuto può contestare i fatti costitutivi della domanda. Ha inoltre chiarito che le deduzioni dirette a negare il nesso causale tra inadempimento e danno e la legittimazione ad agire della società non integrano eccezioni in senso proprio, ma mere difese sempre proponibili, anche per la prima volta in appello, perché attengono alla verifica dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, il cui onere probatorio resta a carico dell'attore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    parte costituitasi in giudizio

    Il principio di non contestazione opera soltanto nei confronti della parte costituita; la contumacia non equivale ad ammissione dei fatti allegati dall'attore.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuove eccezioni in appello non si applica alle mere difese, cioè alle contestazioni dei fatti costitutivi della domanda, che restano sempre deducibili.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La trattazione è avvenuta nelle forme camerali previste per la decisione accelerata in Cassazione.

  • art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel giudizio di merito per qualificare le cartelle di pagamento relative a omessi o ritardati versamenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La contumacia del convenuto in primo grado non produce una ficta confessio dei fatti allegati dall'attore: il giudice deve comunque verificare la prova dei fatti costitutivi della domanda.
  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto alla parte costituita; la mancata costituzione non impedisce al convenuto di contestare successivamente i fatti costitutivi della pretesa.
  • Le contestazioni che negano il nesso causale tra inadempimento e danno, o l'esistenza di un presupposto costitutivo della domanda, sono mere difese e non eccezioni in senso proprio.
  • Le mere difese sono sempre proponibili anche in appello, perché non introducono un fatto impeditivo, estintivo o modificativo nuovo, ma attaccano la prova e l'esistenza degli elementi costitutivi della domanda.
  • Nel giudizio risarcitorio, l'onere di provare il contenuto dell'incarico, l'inadempimento e il nesso causale tra condotta e danno resta a carico dell'attore; la mancata prova di tali elementi impone il rigetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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