Cassazione Penale, Sentenza n. 35345/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione composto da due motivi: 1) vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato; la difesa sosteneva confusione tra le due forme di bancarotta documentale (la generica per fraudolenta tenuta dei libri e la specifica per sottrazione/distruzione), chiedendo l'esclusione della bancarotta generica; 2) vizio di motivazione in ordine al dolo specifico necessario per la bancarotta documentale specifica: la difesa contestava che le circostanze indicate (ingenti acquisti rispetto a esigui incassi, sostituzione dell'amministratore con un presunto prestanome, prelievi in contanti) non dimostrassero la finalità fraudolenta e offrivano spiegazioni legittime (pagamenti a fornitori in contanti, assenza di creditori insoddisfatti, incertezza su chi abbia nominato l'amministratore sostituto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'imputazione e la motivazione dei giudici di merito si riferissero chiaramente alla forma specifica della bancarotta documentale (sottrazione/distruzione/ocultamento delle scritture) e non alla bancarotta per fraudolenta tenuta dei libri; la formulazione successiva sulla impossibilità di ricostruire il patrimonio è stata considerata pleonastica. Sul secondo motivo ha ritenuto che sussistesse adeguata motivazione: la sentenza di merito ha ricostruito un quadro fattuale complessivo rilevante (il ricorrente era il dominus della società e deteneva le scritture, ingenti acquisti del 2011 senza corrispondenti vendite, chiusura del supermercato, dimissioni dell'amministratore di diritto e nomina di un presunto prestanome, numerosi prelievi in contanti non giustificati, assenza delle merci acquistate al momento del fallimento) dal quale può desumersi il dolo specifico mediante la valutazione complessiva e coordinata degli elementi. Ha inoltre richiamato l'obbligo legale dell'imprenditore fallito di consegnare tutte le scritture contabili al curatore. Conclusione: ricorso rigettato; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, n. 2 legge fallimentare
Disciplina due alternative di bancarotta documentale: occultamento/sottrazione/distruzione delle scritture (richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto) e fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico, presuppone libri effettivamente rinvenuti e valutati).
Norma sulle ipotesi di bancarotta semplice; distingue le fattispecie prive del requisito della frode dalla bancarotta documentale che richiede dolo.
art. 86 legge fallimentare (oggi art. 194 CCI)
Imposta all'imprenditore fallito l'obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili obbligatorie; l'obbligo di consegna sussiste per legge e non dipende dalla formale richiesta del curatore per la documentazione contabile strettamente dovuta.
art. 15 legge fallimentare (oggi art. 41 CCI)
Riguarda la convocazione e la documentazione relativa agli ultimi tre anni utile per la verifica dei presupposti di fallibilità; distinta dall'obbligo di consegna di tutta la documentazione contabile al curatore.
art. 16 legge fallimentare (oggi art. 49 CCI)
Norma collegata alla sentenza dichiarativa del fallimento e alla documentazione iniziale che il giudice verifica; distinta dall'obbligo di consegna al curatore previsto dall'art. 86.
Richiama la necessità della tenuta delle scritture contabili per la ricostruzione della gestione aziendale; utilizzata per sostenere l'importanza documentale nella fase fallimentare.
Stabilisce i termini di conservazione della contabilità (ultimi 10 anni per alcuni documenti); rilevante per l'obbligo di produzione al curatore della documentazione necessaria alla liquidazione.
Rilevanze fiscali e obblighi di documentazione fiscale, richiamati a supporto della funzione probatoria e ricostruttiva delle scritture contabili nel procedimento fallimentare.
Massime di principio
- Quando l'accusa riguarda la sottrazione, distruzione o occultamento fisico delle scritture contabili, la fattispecie va qualificata come bancarotta documentale 'specifica' che richiede dolo specialmente finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto.
- Il dolo specifico può essere desunto da un quadro indiziario complessivo: dominus effettivo dell'azienda, detenzione esclusiva delle scritture, acquisti ingenti senza tracce di vendita, mancato rinvenimento dei beni, nomina di prestanome, prelievi in contanti ingiustificati costituiscono elementi che, valutati congiuntamente, possono integrare la prova del fine fraudolento.
- La valutazione delle circostanze probatorie è rimessa al giudice del merito e la Corte di legittimità non può sostituirsi a tale valutazione se la motivazione è articolata e coerente; le contestazioni che si limitano a proporre alternative interpretative sono, di regola, inammissibili come vizio di motivazione.
- L'obbligo dell'imprenditore dichiarato fallito di consegnare le scritture contabili al curatore è per legge e non dipende dall'avvenuta richiesta formale del curatore; la mancata consegna può integrare elemento rilevante per la responsabilità penale documentale.
- La presenza di spiegazioni alternative offerte dalla difesa (pagamenti in contanti a fornitori, mancata richiesta formale di documenti) non annulla automaticamente il valore probatorio di indizi oggettivi; il giudice deve confrontare e coordinare tutti gli elementi nel loro insieme.
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