Sentenza n. 3621/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1313/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 19 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto alla docente la Carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1313/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la Carta docente, per l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.500 euro, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge. La ricorrente ha dedotto l’integrale inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che era stata notificata all’Amministrazione. Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell’adempimento, il Ministero è stato condannato a erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza 500 euro per ciascuno dei cinque anni scolastici indicati, per complessivi 2.500 euro. È stato nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in relazione all’esiguità del debito, sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre oneri e spese generali.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto nel giudizio presupposto.
Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano sulla base dell’attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine minimo dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede del debitore deve essere decorso prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale deve essere una sentenza munita di attestazione di conformità.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza presupposta aveva riconosciuto interessi legali e rivalutazione monetaria entro i limiti previsti dalla disposizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in considerazione dell’esiguità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale amministrativo o ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In assenza della prova dell’integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in rapporto all’entità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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