Cassazione Civile, Ordinanza n. 05229/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa a contributi non versati al Fondo Integrativo del Gas per il periodo agosto-dicembre 2008. La società ricorrente sosteneva di non essere tenuta all’iscrizione e al versamento alla gestione integrativa perché si trattava di società pubblica in house, affidataria diretta del servizio da parte dell’ente locale, e quindi diversa dalle "aziende private del gas" cui si riferiscono gli artt. 7 e 8 L. 1084/1971, come modificati nel 1987. Con il ricorso per cassazione articolava sei motivi: omesso esame della natura pubblicistica/in house della società; nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 1084/1971 e dell’art. 12 preleggi; omesso esame dell’onere probatorio in capo all’INPS; violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla compensazione delle spese di primo grado; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese in appello. L’INPS resistette sostenendo che, ai fini dell’obbligo contributivo, è irrilevante la partecipazione pubblica, poiché le società operano iure privatorum e restano soggette alla disciplina contributiva ordinaria.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che contestavano la soggezione della società agli obblighi contributivi, rilevando che la sentenza d’appello aveva correttamente valorizzato la natura privatistica del veicolo societario, la finalità concorrenziale del servizio e l’irrilevanza della mera partecipazione pubblica, anche totalitaria, ai fini dell’esonero contributivo. Ha inoltre escluso l’omesso esame di fatti decisivi, osservando che la Corte territoriale aveva già esaminato la natura della società e il materiale istruttorio. I motivi sulle spese sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché la compensazione era stata disposta a favore della controparte vittoriosa e non della ricorrente. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Le disposizioni sono interpretate nel senso che l’obbligo contributivo al Fondo Integrativo del Gas si applica anche alle società partecipate o in house che svolgono attività di distribuzione/commercializzazione del gas per usi civili, perché la qualifica di società pubblica non comporta esenzione.
art. 1, comma 4, L. 61/1987
La modifica normativa ha ampliato la platea dei soggetti tenuti alla contribuzione, ricomprendendo anche le aziende distributrici di metano, secondo una lettura coerente con i lavori preparatori.
La Corte esclude che il tenore letterale della norma consenta di limitare l’obbligo alle sole aziende formalmente private, valorizzando invece l’evoluzione del contesto applicativo e la ratio concorrenziale della disciplina.
La censura di omessa pronuncia è respinta perché la Corte d’appello aveva deciso sulle questioni rilevanti; non vi era omissione su domande o eccezioni decisive.
Il motivo sulle spese è dichiarato inammissibile per difetto di interesse della parte che impugna una compensazione disposta a favore della controparte vittoriosa.
La compensazione delle spese è letta come questione insindacabile dalla parte soccombente quando la deroga opera in suo danno e non le arreca pregiudizio impugnabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le società partecipate da enti pubblici, anche quando operano in house o con controllo analogo, non sono per ciò solo esentate dagli obblighi contributivi previdenziali previsti per le imprese private, se manchi una disciplina derogatoria espressa.
- Ai fini dell’assoggettamento a contribuzione, rileva la natura civilistica del veicolo societario e l’esercizio dell’attività in un contesto di mercato/concorrenza, non la sola provenienza pubblica del capitale.
- Le norme che disciplinano contributi dovuti da determinate categorie di imprese vanno interpretate tenendo conto della loro ratio e dell’evoluzione del sistema dei servizi pubblici, non in modo da introdurre esenzioni non previste dal testo.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non è fondata quando la decisione impugnata abbia già considerato il nucleo fattuale e la censura miri soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- La parte che impugna la regolazione delle spese deve avere un concreto interesse ad agire; non è ammissibile contestare una compensazione che abbia inciso in peius sulla sola controparte vittoriosa.
- La presenza di contribuzioni a forme pensionistiche complementari non elimina né sostituisce l’obbligo di versamento della contribuzione integrativa di legge, se si tratta di istituti diversi e con finalità differenti.
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