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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31667/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Un soggetto titolare di azienda agricola aveva convenuto in giudizio la società venditrice di barbatelle chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 1490 c.c. per vizi della cosa venduta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva e per prescrizione del diritto ex art. 1495, comma 3, c.c., compensando integralmente le spese di lite, comprese quelle di ATP e CTU. La venditrice aveva poi appellato il solo capo sulle spese, deducendo la violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancanza di gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero la compensazione. La Corte d'appello aveva riformato parzialmente il capo, disponendo la compensazione per metà delle spese di primo e secondo grado e quantificandole in base al valore effettivo della lite. In Cassazione la società venditrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 92, comma 2, e 91 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato parzialmente le spese in assenza delle ragioni richieste dalla norma, osservando anche che la motivazione sul punto era erronea perché il rigetto della domanda non era dipeso da mere questioni procedurali ma anche dalla prescrizione; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 5 d.m. 55/2014 per avere la Corte d'appello liquidato le spese sul valore effettivo della controversia e non sul valore della domanda proposta dall'attore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la domanda dell'attore fosse stata rigettata per due ragioni concorrenti e autonome, entrambe idonee a fondare la decisione: difetto di legittimazione attiva e prescrizione ex art. 1495 c.c. In tale situazione, le risultanze peritali non avevano rilevanza nemmeno ai fini del governo delle spese, dovendosi applicare integralmente il principio della soccombenza. È stato quindi ritenuto violato il combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., non potendo la generica evocazione di "questioni procedurali" giustificare la compensazione, neppure parziale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    Norma posta a fondamento della domanda risarcitoria per vizi della cosa venduta.

  • art. 1495, comma 3, c.c.

    Richiamato come causa concorrente di rigetto della domanda per prescrizione del diritto alla garanzia.

  • art. 48 l. 203/1982

    Citato dal giudice di merito in relazione alla mancata prova dell'impresa familiare e quindi del difetto di legittimazione attiva.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola della soccombenza richiamata per censurare la liquidazione delle spese e ritenuta violata perché l'attore era integralmente soccombente.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma; nel caso concreto non ricorrevano ragioni idonee a giustificare la compensazione, neppure parziale.

  • art. 5 d.m. 55/2014

    Richiamato nel secondo motivo per contestare il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando la domanda è rigettata per più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, la parte attrice deve essere considerata integralmente soccombente ai fini della regolazione delle spese.
  • La compensazione, totale o parziale, delle spese di lite non può essere disposta sulla base di una motivazione generica o inesatta circa la natura meramente procedurale della soccombenza, se il rigetto discende anche da questioni sostanziali idonee da sole a definire la lite.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il giudice deve attenersi al principio di soccombenza e non può valorizzare esiti istruttori o peritali favorevoli alla parte attrice quando la sua domanda sia comunque rigettata integralmente per ragioni assorbenti o autonome.
  • Se il primo motivo di ricorso comporta la cassazione della statuizione sulle spese, il motivo ulteriormente proposto sulla quantificazione delle spese resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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