Cassazione Civile, Ordinanza n. 28627/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli eredi di una persona uccisa in un contesto ritenuto dalla Corte territoriale inserito in ambienti malavitosi hanno chiesto il riconoscimento del diritto ad accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, in relazione a un credito risarcitorio già riconosciuto da sentenza del Tribunale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, ritenendo ostativo il difetto del requisito di estraneità agli ambienti criminali e applicando anche la disciplina sopravvenuta del 2016. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omessa valutazione di fatti decisivi e violazione del principio di non contestazione e dell'onere della prova; violazione della normativa sul Fondo, sostenendo che la legge del 1999 non richiedesse originariamente il requisito dell'estraneità e che la modifica del 2016 non fosse applicabile; omessa motivazione e illegittima applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta, con richiamo a diritto quesito, certezza del diritto e legittimo affidamento; erronea qualificazione della posizione della vittima, che sarebbe stata al più amica di un soggetto noto alle forze dell'ordine, non intranea a un contesto criminale; contestazione della liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che per la genericità delle contestazioni processuali. Ha respinto il secondo motivo affermando che il requisito dell'estraneità agli ambienti malavitosi è immanente sin dall'origine alla disciplina del beneficio e che la modifica del 2016 ha solo chiarito un requisito già implicito nella ratio della legge. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la norma transitoria del 2016 si applica alle istanze non ancora definite e che, comunque, la censura mirava a una nuova ricostruzione del fatto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mascherava come violazione di legge una censura di merito sulla ricognizione della fattispecie concreta. Il quinto motivo è stato giudicato inammissibile e comunque infondato sia per difetti di specificità sulle spese, sia perché la liquidazione era compatibile con i parametri applicabili. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. b), L. 20 ottobre 1990, n. 302
del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali
Il requisito di estraneità agli ambienti delinquenziali è condizione negativa necessaria per l'accesso ai benefici previsti per le vittime e i superstiti, ed è immanente alla ratio della disciplina
art. 2-quinquies, d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, conv. in L. 28 novembre 2008, n. 186
il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava
La condizione negativa dell'estraneità è espressamente richiesta per i benefici ai superstiti e conferma un criterio già ricavabile in via implicita dalla disciplina precedente
art. 4, commi 3 e 4, L. 22 dicembre 1999, n. 512
l'obbligazione del Fondo non sussiste; il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato
Il comma 3 contiene elementi negativi della fattispecie costitutiva del diritto, mentre il comma 4 riguarda condizioni ostative all'esercizio di un diritto già sorto; l'estraneità agli ambienti mafiosi va collocata tra i requisiti costitutivi
art. 15, comma 1, lett. c), L. 7 luglio 2016, n. 122
ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302
La novella del 2016 è interpretata come chiarificatrice di un requisito già intrinseco alla disciplina del Fondo, non come introduzione di un requisito del tutto nuovo
art. 15, comma 3, L. 7 luglio 2016, n. 122
la disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge
La norma transitoria si applica alle domande ancora pendenti secondo la Corte; in ogni caso, nel caso concreto la domanda rientrava nella previsione transitoria perché il procedimento non era definitivamente esaurito
Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata
Il ricorso è inammissibile quando deduce fatti processuali senza specificarne il contenuto e la localizzazione negli atti
Il principio di non contestazione richiede contestazioni specifiche dei fatti allegati e non può essere invocato in modo generico
La censura sul riparto dell'onere della prova deve essere sviluppata in modo specifico; in difetto non è idonea a fondare il motivo
Il procedimento sommario di cognizione non esclude per sé l'istruzione, ma la rende sommaria
Nel procedimento sommario la contestazione e l'istruzione devono essere ricondotte alla struttura accelerata del rito
La trattazione in camera di consiglio non incide sul giudizio di infondatezza dei motivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Le spese vanno liquidate secondo i parametri tabellari applicabili, comprensivi della fase istruttoria e/o di trattazione
Richiamato dalla censura sulle spese, ma non idoneo a mutare l'esito della liquidazione
art. 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014
Gli importi liquidati corrispondono ai minimi anche per cause di valore indeterminabile di particolare importanza
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che invochi violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi deve confrontarsi in modo puntuale con l'intera motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente il fatto storico discusso e decisivo.
- Nel procedimento per l'accesso al Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, l'estraneità della vittima primaria agli ambienti malavitosi costituisce un requisito immanente alla fattispecie costitutiva del diritto, coerente con la ratio solidaristica della legge, e non un mero limite esterno o sopravvenuto.
- Le modifiche legislative che esplicitano un requisito già intrinseco alla disciplina non introducono necessariamente una nuova regola sostanziale, ma possono avere funzione meramente chiarificatrice o ricognitiva.
- La norma transitoria che estende una modifica alle istanze non ancora definite opera quando il procedimento non sia definitivamente esaurito, senza che sia sufficiente il mero esaurimento della fase amministrativa se il giudizio è ancora pendente.
- Non è ammissibile trasformare una doglianza sulla ricognizione del fatto in una denuncia di violazione di legge: la qualificazione giuridica presuppone una fattispecie concreta correttamente accertata.
- La liquidazione delle spese secondo i parametri forensi non è censurabile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente gli errori di applicazione dei parametri e se gli importi risultano compatibili con i minimi tabellari.
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