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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21369/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto per il saldo dei compensi professionali relativi a un intervento edilizio. La committente ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che le opere realizzate erano difformi rispetto al permesso di costruire e che il professionista, oltre a svolgere l’incarico di progettista/direttore dei lavori strutturali e coordinatore della sicurezza, avrebbe di fatto svolto anche attività di progettazione architettonica e di variante in corso d’opera, con conseguente responsabilità per le sanzioni e i danni derivanti dall’abuso edilizio. In appello la committente ha ottenuto la condanna del professionista al risarcimento del danno e la restituzione di parte delle somme percepite. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della CTU, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., perché la decisione sarebbe fondata solo sulla consulenza tecnica, ritenuta esplorativa e basata su acquisizioni documentali illegittime; 2) travisamento della prova e omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello attribuito al ricorrente la sostituzione al progettista architettonico e la responsabilità delle omissioni edilizie; 3) violazione degli artt. 29, 64 e 65 d.P.R. 380/2011, sostenendo che la responsabilità non potesse essere ascritta al solo ricorrente e che dovesse considerarsi la condotta della committente e del progettista architettonico formalmente incaricato; 4) violazione degli artt. 2055 e/o 1227 c.c. e dell’art. 29 T.U. edilizia, perché la condanna avrebbe dovuto essere qualificata come regresso o ridotta per concorso colposo; 5) violazione dell’art. 1455 c.c., contestando la restituzione di tutti gli acconti nonostante la natura non risolutoria del rapporto e la presenza di un distinto incarico di coordinatore della sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del professionista, rideterminato i compensi dovuti, condannato il professionista al risarcimento del danno quantificato in Euro 13.533,00 oltre accessori e ordinato la restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto ai compensi spettanti. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché diretti, in sostanza, a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti rigorosi del vizio di legittimità; ha inoltre rilevato che le censure non rispettavano gli oneri di specificità e di autosufficienza, specie quanto alla CTU e alle doglianze ex art. 366, n. 6 c.p.c. Quanto al quinto motivo, ha osservato che nella vicenda non vi era stata risoluzione del contratto, ma valutazione dell’inadempimento ai fini dell’esclusione del compenso e della restituzione degli acconti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di sovvertire in cassazione la valutazione delle prove quando la censura mira soltanto a contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio e della CTU da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura era generica e non denunciava un effettivo errore di riparto dell’onere della prova; non basta evocare la norma se si contesta in realtà la ricostruzione dei fatti.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente gli atti, i documenti e i momenti processuali rilevanti, né le tempestive contestazioni mosse nel giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riformulazione della norma non è consentito in cassazione criticare il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove; resta denunciabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti propri del vizio.

  • artt. 29, 64 e 65 d.P.R. n. 380/2011

    Le norme edilizie invocate non sono state ritenute idonee a scalfire l’accertamento di fatto sulla concreta assunzione, da parte del professionista, di attività di progettazione e variante in corso d’opera.

  • art. 2055 c.c.

    La censura sul regresso è stata dichiarata inammissibile perché non risultava specificamente dedotta nei gradi di merito con gli atti e nei tempi dovuti.

  • art. 1227 c.c.

    Il ricorrente non aveva adeguatamente prospettato in merito il concorso del fatto della committente secondo gli oneri di allegazione e specificità richiesti.

  • art. 1455 c.c.

    La doglianza è stata ritenuta inconferente perché il giudice di merito non aveva risolto il contratto, ma valutato l’inadempimento ai fini del compenso e della restituzione degli acconti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo per il ricorrente del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure di legittimità in una richiesta di nuova valutazione delle prove: l’apprezzamento del materiale istruttorio, inclusa la CTU, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti stretti del vizio denunciabile.
  • La consulenza tecnica d’ufficio può acquisire documenti utili allo svolgimento dell’incarico anche oltre le preclusioni istruttorie delle parti, purché non sia utilizzata per provare i fatti principali che restano a carico delle parti; chi contesta tale attività deve indicare puntualmente dove e quando l’ha tempestivamente contestata nel processo.
  • La deduzione del vizio di violazione di legge non è sufficiente se la censura mira, in realtà, a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito: occorre confrontarsi con la ratio decidendi e indicare un vero errore di sussunzione o di applicazione della norma.
  • Per invocare il vizio motivazionale o il travisamento della prova è necessario confrontarsi con il contenuto oggettivo della prova e con il fatto decisivo discusso tra le parti; non è ammissibile limitarsi a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio.
  • La domanda di regresso o di riduzione del danno per concorso colposo deve essere specificamente allegata e coltivata nel giudizio di merito; in cassazione non possono essere introdotti temi nuovi o non adeguatamente documentati.
  • Quando il giudice accerta l’inadempimento del professionista al solo fine di escluderne il compenso o di disporre la restituzione degli acconti, non vi è spazio per richiamare le regole sulla risoluzione del contratto se il rapporto non è stato effettivamente risolto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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