Cassazione Civile, Ordinanza n. 03803/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno 2007 e inizialmente respinto in primo grado. In appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che, nelle more del giudizio, la società fosse stata dichiarata fallita, che la curatela fosse rimasta inerme e che il fallimento fosse stato chiuso con cancellazione della società dal registro delle imprese; da ciò aveva tratto la conseguenza che la società si fosse estinta, con perdita della legittimazione processuale, inefficacia della procura alle liti e inapplicabilità della disciplina dell'interruzione del processo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 40, 41, 43 e 45 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 62 del medesimo decreto, sostenendo che, a seguito del fallimento sopravvenuto, la CTR avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo e, in mancanza di riassunzione, l'estinzione, non la cessazione della materia del contendere; (2) violazione dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, dell'art. 2495 c.c. e degli artt. 110, 111 e 299 c.p.c., deducendo che la società non poteva considerarsi immediatamente estinta ai fini fiscali, perché l'effetto estintivo opera, per i rapporti tributari, solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione, e che comunque la vicenda non escludeva la successione processuale né l'applicabilità delle regole sull'interruzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente per connessione. Ha affermato che, nel processo tributario, l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo; inoltre, la disciplina dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, in tema di differimento quinquennale degli effetti estintivi della cancellazione, ha natura sostanziale e non retroattiva, ma nel caso concreto risultava applicabile perché la cancellazione era intervenuta dopo la sua entrata in vigore. La CTR avrebbe quindi dovuto dichiarare l'interruzione del processo e non la cessazione della materia del contendere, anche alla luce del principio secondo cui la cancellazione della società non elimina il debito insoddisfatto ma produce un fenomeno successorio sui generis in capo ai soci. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 40, 41, 43 e 45 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, la sopravvenuta apertura del fallimento della parte comporta l'interruzione del processo; in mancanza di riassunzione/prosecuzione nei termini, segue l'estinzione, non la cessazione della materia del contendere.
Richiamato come norma processuale del giudizio tributario oggetto di violazione dedotta.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
L'effetto estintivo della cancellazione della società dal registro delle imprese, ai fini tributari, opera dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione; la norma ha natura sostanziale e non retroattiva, applicandosi alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi.
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione della società, ma nel contenzioso tributario gli effetti devono coordinarsi con il differimento previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 nei casi applicabili.
La cancellazione della società non esclude la successione nel rapporto e la legittimazione processuale dei successori; la disciplina dell'interruzione resta rilevante.
Il termine per riassunzione/prosecuzione, ai fini dell'estinzione del processo, decorre dalla conoscenza della dichiarazione di interruzione.
Se la dichiarazione di interruzione è resa in udienza, si considera conosciuta dalle parti; altrimenti va notificata o comunicata.
Richiamato come ipotesi che incide sull'improcedibilità delle domande di credito in ambito concorsuale.
Richiamato come ipotesi che incide sull'improcedibilità delle domande di credito in ambito concorsuale.
L'apertura del fallimento produce interruzione automatica del processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della parte determina l'interruzione automatica del giudizio; il giudice non può sostituire tale effetto con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina automaticamente ogni vicenda successoria: i rapporti obbligatori insoddisfatti possono trasferirsi ai soci secondo il regime dei debiti sociali, con conseguente rilevanza della loro legittimazione processuale.
- L'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 ha natura sostanziale e non retroattiva; il differimento quinquennale dell'effetto estintivo opera solo per le richieste di cancellazione presentate nella vigenza della nuova disciplina.
- Quando si verifica un evento interruttivo, il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre dalla conoscenza legale della dichiarazione di interruzione; in assenza di tale impulso, il processo si estingue secondo le regole processuali applicabili.
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