Sentenza del 11/05/2017 n. 11691 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva annullato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, con cui erano state revocate le agevolazioni fiscali applicate all'acquisto di un terreno edificabile ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000. Secondo l'Agenzia, per conservare il beneficio non era sufficiente iniziare i lavori entro cinque anni dall'acquisto: entro tale termine doveva essere realizzata una sostanziale utilizzazione edificatoria dell'area, quantomeno mediante la costruzione al rustico, con mura perimetrali e copertura. La società ha resistito, eccependo anche la tardività delle impugnazioni e proponendo ricorso incidentale su ulteriori vizi dell'avviso.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività, stabilendo che il processo tributario introdotto mediante spedizione postale si considera proposto al momento della spedizione del ricorso, secondo l'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Poiché il ricorso introduttivo era stato spedito il 3 luglio 2009, prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, era applicabile il termine lungo annuale per le impugnazioni. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la conclusione secondo cui fosse sufficiente il semplice avvio dei lavori. Ha stabilito che l'agevolazione richiede una concreta e sostanziale utilizzazione edificatoria entro il quinquennio, normalmente individuabile, per gli edifici residenziali, nella realizzazione del rustico con mura perimetrali e copertura. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, per verificare lo stato effettivo dei lavori alla scadenza del quinquennio. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile, perché riguardava questioni assorbite e non decise nei precedenti gradi, riproponibili davanti al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3
I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati [...] sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
Il beneficio fiscale è subordinato non al semplice avvio dei lavori, ma all'effettiva utilizzazione edificatoria dell'area entro cinque anni dall'acquisto.
Codice civile, art. 2645-bis, comma 6
La costruzione al rustico, comprensiva delle mura perimetrali delle singole unità e del completamento della copertura.
La norma è stata utilizzata in via analogica per individuare il livello minimo di completamento idoneo a dimostrare una concreta trasformazione edificatoria del terreno, pur senza richiedere l'ultimazione integrale dell'edificio.
Codice di procedura civile, art. 327
Disciplina il termine lungo per impugnare le sentenze non notificate. Nel caso concreto era applicabile il termine annuale, poiché il giudizio tributario era stato introdotto prima dell'entrata in vigore della riduzione del termine disposta dalla legge n. 69 del 2009.
Legge n. 69 del 2009, art. 58, comma 1
Ha dimezzato il termine lungo di impugnazione da annuale a semestrale, ma la modifica non si applicava al giudizio in esame, introdotto con spedizione del ricorso il 3 luglio 2009.
D.lgs. n. 546 del 1992, artt. 20, 22 e 16
Il ricorso si intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
Nel processo tributario il giudizio si considera introdotto, quando il ricorso è spedito per posta nelle forme previste, al momento della spedizione e non al momento del deposito presso la segreteria della commissione tributaria o della ricezione da parte dell'ente.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 18
Individua il contenuto essenziale del ricorso tributario notificato all'ente impositore, atto che dà impulso al processo e instaura il contraddittorio.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione edilizia o fiscale richiede che l'edificazione avvenga entro un termine determinato, il mero ottenimento del permesso o l'inizio dei lavori può non essere sufficiente: occorre raggiungere entro il termine un livello concreto di realizzazione coerente con la finalità della norma.
- Per gli edifici residenziali, in assenza di una diversa previsione normativa, la realizzazione del rustico con mura perimetrali e copertura può rappresentare il livello minimo di utilizzazione edificatoria sostanziale, anche se le opere non sono completamente ultimate.
- La verifica del rispetto del termine agevolativo deve concentrarsi sullo stato effettivo dei lavori alla data di scadenza, sulla base di documentazione tecnica e oggettiva, non soltanto sulla data di avvio del cantiere o sull'esistenza dei titoli edilizi.
- Nel processo tributario introdotto tramite raccomandata, la data rilevante per stabilire la pendenza del giudizio e la disciplina processuale applicabile è, di regola, quella di spedizione del ricorso, se effettuata nelle forme previste dalla legge.
- La parte completamente vittoriosa in appello non può proporre in cassazione un ricorso incidentale per questioni non esaminate perché assorbite; tali questioni possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio se la sentenza viene cassata.
- In caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto stabilito dalla Corte e svolgere il nuovo accertamento fattuale necessario, nel caso concreto verificando il grado di completamento dell'opera entro il quinquennio.
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