Cassazione Civile, Ordinanza n. 17011/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA di un'operazione connessa al servizio idrico integrato: il Comune aveva trasferito al gestore le infrastrutture e i beni relativi al servizio idrico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 36 del 1994. La CTR aveva ritenuto che tale trasferimento, in quanto qualificato dall'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006 come concessione d'uso gratuita, non fosse soggetto ad IVA. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo contro tale statuizione. Il Comune si è costituito con controricorso e, successivamente, ha chiesto la sospensione e poi l'estinzione del giudizio per definizione agevolata, producendo documentazione attestante il pagamento del dovuto.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso, perché ha accolto l'istanza di estinzione proposta dal Comune: ha rilevato che era decorso il termine del 15 marzo 2023 senza che fosse stata presentata istanza di trattazione e senza diniego della definizione agevolata da parte dell'Amministrazione. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 5 della l. n. 130 del 2022. Le spese sono state lasciate a carico di ciascuna parte secondo quanto sostenuto.
Norme richiamate
art. 12 della legge n. 36 del 1994
Norma richiamata per descrivere il trasferimento delle infrastrutture e dei beni del servizio idrico al gestore nell'ambito della vicenda sostanziale.
art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006
La CTR l'aveva interpretato nel senso di qualificare la dazione come concessione d'uso gratuita, con conseguente esclusione dell'assoggettamento ad IVA.
Richiamato per il deposito della memoria dell'Agenzia delle entrate.
Base normativa della definizione agevolata che ha condotto all'estinzione del giudizio per intervenuto pagamento e mancata istanza di trattazione nel termine previsto.
Massime di principio
- Quando sopravviene una definizione agevolata e risulta documentato il pagamento del dovuto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto se, decorso il termine previsto, non sia stata presentata istanza di trattazione e non sia intervenuto diniego dell'Amministrazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina il merito dei motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio comporta che le spese restino regolate secondo quanto disposto dalla Corte in relazione all'avvenuto sostegno delle rispettive parti.
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