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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27569/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. di Piacenza, ha rideterminato la pena (3 mesi di arresto e 750 euro di ammenda) per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.). Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2) violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, perché la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità può essere richiesta anche in sede di appello; 3) violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. per la misura massima della sospensione della patente senza motivazione adeguata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha rigettato i motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla durata della sospensione della patente (confermando la valutazione di gravità per l'elevato tasso alcolemico e la pericolosità della condotta), ma ha invece accolto il secondo motivo sul lavoro di pubblica utilità, affermando che la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità può essere proposta per la prima volta in appello e che il giudice d'appello è tenuto a valutarla, tenendo conto che l'opzione per tale misura implica la rinuncia alla sospensione condizionale della pena. La Corte ha annullato la parte della sentenza impugnata relativa alla sostituzione della pena e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per un nuovo giudizio su quel punto; ha rigettato il ricorso nel resto. Ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità della sentenza rispetto all'accertamento della responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624 c.p.p., atteso che il ricorrente ha rinunciato alla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice del merito; in sede di legittimità la motivazione è sindacabile solo se contraddittoria o insufficiente. Non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi favorevoli, purché indichi quelli decisivi.

  • art. 186 C.d.S. (commi 1, 2, 2-sexies, 9-bis)

    La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis) può essere richiesta anche per la prima volta in appello; la norma non richiede una esplicita istanza nel primo grado e la misura può essere applicata anche d'ufficio purché non vi sia opposizione. L'opzione per tale misura comporta la tacita rinuncia alla sospensione condizionale della pena, essendo le due misure incompatibili.

  • art. 218, comma 2, C.d.S.

    "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [...]"

    La durata della sospensione della patente deve essere motivata in relazione all'entità del danno, alla gravità della violazione e al pericolo della circolazione; se la motivazione della Corte di merito è congrua, la decisione sulla misura può essere confermata.

  • art. 624 c.p.p.

    In presenza di rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, la Corte dichiara l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale, ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione eminentemente fattuale del giudice del merito: la Cassazione non interviene se la motivazione è non contraddittoria e indica gli elementi decisivi.
  • La richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186 C.d.S. può essere proposta per la prima volta in sede di appello; il giudice d'appello è tenuto a valutarla e può applicarla anche d'ufficio se non sussiste opposizione.
  • La scelta per il lavoro di pubblica utilità comporta la rinuncia alla sospensione condizionale della pena: sono istituti alternativi e incompatibili.
  • La durata della sospensione della patente deve essere motivata in relazione a gravità, danno e pericolosità della condotta; una motivazione congrua del giudice di merito è sufficiente a reggere il sindacato di legittimità.
  • Se l'imputato rinuncia alla prescrizione, la pronuncia di condanna può essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p., anche se altre parti della sentenza vengono annullate e rinviate.

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