Cassazione Penale, Ordinanza n. 09680/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in rito abbreviato dal Tribunale. I fatti, commessi a Roma il 23 novembre 2023, riguardavano la detenzione illecita di 83 grammi di hashish lanciati per strada dall'auto guidata dall'imputato e di ulteriori 100 grammi di hashish rinvenuti nella sua abitazione a seguito di perquisizione domiciliare, nonché la resistenza a pubblico ufficiale contestata al capo B. Con il primo motivo la difesa contestava la conferma della responsabilità per il reato in materia di stupefacenti, chiedendo una diversa lettura delle prove. Con il secondo motivo censurava la mancata riqualificazione del fatto nella lieve entità. Con il terzo motivo lamentava la mancata prevalenza delle attenuanti generiche. Con il quarto motivo deduceva l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sul capo A perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di appello ritenuta logica e coerente, basata sugli accertamenti di polizia e sulle dichiarazioni sostanzialmente confessorie dell'imputato. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla mancata qualificazione del fatto come lieve entità, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato quantità, mezzi, modalità e circostanze del fatto, rilevando il quantitativo complessivo di stupefacente e il numero di dosi ricavabili. Anche le censure sulle attenuanti generiche e sulla pena sono state ritenute manifestamente infondate, essendo stata motivata l'equivalenza tra attenuanti e recidiva specifica infraquinquennale, nonché la congruità della sanzione in relazione alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da precedente specifico. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione applicata per la detenzione illecita di hashish contestata al capo A; la condotta è stata ritenuta integrata sulla base delle prove acquisite.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma invocata dalla difesa per ottenere la qualificazione del fatto come lieve entità; la Corte ha ritenuto corretta la mancata riqualificazione, valorizzando quantità e modalità del fatto.
Norma richiamata nel capo B della sentenza di merito confermata, relativa al reato contestato in concorso con la fattispecie in materia di stupefacenti.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La qualificazione del fatto di detenzione di sostanze stupefacenti come lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze del fatto e quantità della sostanza; un elevato quantitativo e la ricavabilità di numerose dosi sono elementi incompatibili con la lieve entità.
- Le doglianze sulla prevalenza delle attenuanti generiche e sulla misura della pena sono inammissibili in cassazione se mirano solo a contrapporre un diverso apprezzamento di merito a una motivazione congrua e razionale del giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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