Cassazione Civile, Ordinanza n. 06278/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una società di trasporti e un autista addetto alla guida di autotreni e autoarticolati. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al rimborso delle spese per gli spostamenti con mezzo proprio tra la sede di Rovereto e il piazzale di Sommacampagna, disponendo il pagamento di una somma per i rimborsi maturati fino al novembre 2019. La Corte territoriale aveva ritenuto che lo spostamento fosse eseguito su direttiva aziendale e nell'interesse aziendale, valorizzando l'art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, che prevede un'indennità per l'uso del mezzo di trasporto nell'interesse aziendale. Aveva inoltre escluso che l'accordo sindacale aziendale del maggio 2014 disciplinasse il rimborso spese, interpretandolo invece come compenso per il maggior tempo di lavoro/straordinario reso per raggiungere Sommacampagna. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con cinque motivi: (1) violazione della disciplina sull'orario di lavoro e del CCNL, contestando che il tempo di trasferimento potesse essere considerato orario di lavoro; (2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 28 CCNL, sostenendo che l'indennità spetterebbe solo quando il mezzo proprio sia usato per rendere la prestazione lavorativa in costanza di orario; (3) e (4) violazione delle regole ermeneutiche e degli artt. 38 e 40 CCNL, lamentando che la Corte d'appello avesse negato rilievo all'autonomia contrattuale dell'accordo aziendale e avesse impropriamente attribuito prevalenza al CCNL; (5) in via subordinata, violazione degli artt. 1322 e 1362 c.c. e dell'art. 10 CCNL, per avere escluso che l'accordo 2014 fosse un accordo di forfettizzazione ai sensi del CCNL. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo e, di conseguenza, non decisivo il primo; ha dichiarato inammissibili il terzo, il quarto e il quinto motivo, osservando che essi miravano in sostanza a proporre una diversa interpretazione del regolamento negoziale, senza scalfire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla volontà delle parti e sulla natura del compenso aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto plausibile l'applicazione dell'art. 28 del CCNL al dipendente comandato a presentarsi, per direttiva aziendale e nell'interesse aziendale, in un luogo di lavoro diverso dalla sede originariamente pattuita, con uso del mezzo proprio e conseguente sostenimento di spese di trasporto. Ha confermato che l'accordo sindacale aziendale del maggio 2014 non regolava né assorbiva il diritto al rimborso chilometrico, ma attribuiva un compenso forfettario per il maggiore tempo impiegato, qualificato in sede fiscale e previdenziale come straordinario. Ha quindi confermato la condanna della società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del tempo di trasferimento come orario di lavoro.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del tempo di spostamento e dell'orario di lavoro.
art. 11 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni
Richiamato nel primo motivo per sostenere la tesi sulla non computabilità del tragitto come orario di lavoro.
art. 28 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni
La Corte lo interpreta come disposizione che attribuisce un'indennità di uso di mezzo di trasporto al lavoratore che usa un mezzo di trasporto, anche quando il mezzo sia utilizzato per recarsi, su direttiva aziendale e nell'interesse aziendale, in un luogo di lavoro diverso dalla sede originaria.
Richiamati per l'interpretazione dei contratti collettivi e dell'accordo aziendale; la Corte ribadisce che l'interpretazione del testo negoziale è accertamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per la mera prospettazione di una lettura alternativa.
artt. 38 e 40 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni
Richiamati nei motivi quarto e terzo/quarto per sostenere l'autonomia e il rapporto tra accordo aziendale e disciplina collettiva nazionale.
Richiamato per valorizzare l'autonomia contrattuale collettiva aziendale; la Corte non ravvisa una violazione idonea a sovvertire l'accertamento di merito sulla volontà negoziale.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la prevalenza del CCNL sull'accordo aziendale.
art. 10 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni
Richiamato nel motivo subordinato per sostenere che l'accordo del 2014 sarebbe rientrato tra gli accordi di forfettizzazione previsti dal CCNL.
La Corte d'appello ha proceduto alla liquidazione del credito tramite tale norma, usando le tabelle chilometriche ACI.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge e dei canoni di interpretazione contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne dà atto ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il contratto collettivo riconosce un'indennità per l'uso del mezzo di trasporto al lavoratore che usa un mezzo proprio, la disposizione può applicarsi anche allo spostamento imposto dal datore di lavoro verso un diverso luogo di lavoro, se il trasferimento è funzionalmente connesso alla prestazione e compiuto su direttiva aziendale nell'interesse dell'impresa.
- In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione di un accordo collettivo o aziendale è ammissibile solo se denuncia la violazione dei canoni ermeneutici; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa o più favorevole della clausola rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- L'accertamento della volontà negoziale e della natura economica di un emolumento previsto da un accordo sindacale costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge sull'interpretazione contrattuale.
- Una volta che il giudice di merito abbia ricondotto un emolumento aziendale al compenso per lavoro straordinario o per maggiore tempo di percorrenza, tale qualificazione non assorbe automaticamente il distinto diritto al rimborso spese previsto da un'altra fonte collettiva, se non risulta un'espressa disciplina sostitutiva o di assorbimento.
- La qualificazione del tempo di trasferimento come orario di lavoro, quand'anche controversa, non è decisiva se la pretesa principale riguarda il rimborso dell'uso del mezzo proprio previsto dal contratto collettivo.
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