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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37083/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe valutato inadeguatamente le prove. In particolare contesta l'identificazione per il reato di furto aggravato (capo a) basata su riprese non nitide e sulla percezione di un poliziotto distante; contesta la sussistenza del dolo nel reato di resistenza (art. 337 c.p.) perché l'agente Pellicane era in abiti borghesi e non si era qualificato; contesta infine l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 576, co. 5-bis c.p. e deduce l'eventuale inesistenza della querela necessaria per le lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente abbia proposto una mera rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità e non abbia indicato specifici atti processuali non considerati che compromettano la coerenza motivazionale. Sui profili di merito la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: la condotta di opposizione e violenza agli agenti integra il reato di resistenza, e dagli atti (anche dalla annotazione di polizia giudiziaria) emerge che l'imputato era a conoscenza della qualifica del Pellicane (per precedenti fermi e per le espressioni rese durante i fatti), con conseguente applicazione dell'aggravante di cui all'art. 576, n. 5-bis. In ragione della manifesta inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma citata nell'imputazione per la partecipazione al reato; non oggetto di specifica interpretazione nella decisione di legittimità.

  • art. 624-bis c.p.

    Furto aggravato ascritto al capo a); la Corte di merito ha ritenuto provata la condotta sulla base delle risultanze processuali e delle valutazioni dell'operatore di polizia, decisione non sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto.

  • art. 337 c.p.

    La Corte ha confermato che il reato di resistenza richiede la consapevolezza della qualità di pubblico ufficiale da parte dell'aggressore: tale consapevolezza è stata ritenuta soddisfatta nel caso concreto in ragione di precedenti fermi e delle dichiarazioni rese dall'imputato durante i fatti.

  • art. 582 c.p.

    Norma relativa alle lesioni, richiamata nella rubrica dei capi di imputazione; la questione della querela è stata risolta alla luce della qualificazione delle circostanze aggravanti e della valutazione di merito.

  • art. 585 c.p.

    Riferimento normativo alle lesioni personali; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito.

  • art. 576 c.p. (co. 1, n. 5-bis)

    L'aggravante è stata ritenuta sussistente poiché l'imputato era consapevole della qualità di pubblico ufficiale della persona offesa; ciò ha inciso sulla configurabilità dell'azione penale anche per lesioni di lieve entità.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. e)

    Principio secondo cui la Cassazione non è chiamata a sindacare nuovamente la valutazione di fatto operata dai giudici di merito; la Corte ha riaffermato l'impossibilità di trasformare in cassazione una mera rivalutazione probatoria.

  • legge n. 46/2006

    Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 606 c.p.p.; la Corte ricorda il consolidato orientamento giurisprudenziale conseguente alla modificazione normativa.

  • art. 23 c. 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137

    Norma citata per la possibilità di trattazione scritta in Cassazione; ha consentito la requisitoria scritta e limitato la trattazione orale se non espressamente richiesta.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende a causa dell'evidente inammissibilità del ricorso.

  • principio giurisprudenziale: divieto per la Cassazione di rinnovare la valutazione di fatto

    La sentenza richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui la Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito né riconsiderare in toto il compendio probatorio; il ricorso deve invece indicare specifici atti o elementi non valutati che rendano la motivazione manifestamente illogica.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette la mera rivalutazione del materiale probatorio: i motivi di ricorso devono indicare atti specifici omessi o male interpretati e dimostrare come essi compromettano decisivamente la motivazione
  • Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è necessario che l'autore fosse consapevole della qualità pubblicistica della persona offesa; tale consapevolezza può essere desunta dal contesto, da precedenti attenzioni degli agenti o dalle espressioni dell'imputato
  • Le riprese video non nitide e le percezioni visive dell'operatore possono costituire elementi valutabili dal giudice di merito; la loro attendibilità è soggetta alla valutazione del merito non sindacabile in cassazione salvo profili di manifesta illogicità
  • L'aggravante di cui all'art. 576 co. 5-bis può incidere sulla perseguibilità di talune condotte: quando risulta dimostrata la consapevolezza della qualità di pubblico ufficiale, le conseguenze processuali e sostanziali seguono la ricostruzione di merito
  • Ricorsi generici o che propongono semplici versioni alternative dei fatti sono spesso dichiarati inammissibili: il difensore deve articolare puntualmente la censura e provare l'esistenza e la rilevanza degli atti invocati
  • In caso di inammissibilità manifesta la parte ricorrente può essere condannata a rimborsare spese e a pagare ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è pertanto importante valutare la fondatezza dell'impugnazione prima della proposizione

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