Cassazione Penale, Sentenza n. 37083/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe valutato inadeguatamente le prove. In particolare contesta l'identificazione per il reato di furto aggravato (capo a) basata su riprese non nitide e sulla percezione di un poliziotto distante; contesta la sussistenza del dolo nel reato di resistenza (art. 337 c.p.) perché l'agente Pellicane era in abiti borghesi e non si era qualificato; contesta infine l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 576, co. 5-bis c.p. e deduce l'eventuale inesistenza della querela necessaria per le lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente abbia proposto una mera rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità e non abbia indicato specifici atti processuali non considerati che compromettano la coerenza motivazionale. Sui profili di merito la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: la condotta di opposizione e violenza agli agenti integra il reato di resistenza, e dagli atti (anche dalla annotazione di polizia giudiziaria) emerge che l'imputato era a conoscenza della qualifica del Pellicane (per precedenti fermi e per le espressioni rese durante i fatti), con conseguente applicazione dell'aggravante di cui all'art. 576, n. 5-bis. In ragione della manifesta inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma citata nell'imputazione per la partecipazione al reato; non oggetto di specifica interpretazione nella decisione di legittimità.
Furto aggravato ascritto al capo a); la Corte di merito ha ritenuto provata la condotta sulla base delle risultanze processuali e delle valutazioni dell'operatore di polizia, decisione non sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto.
La Corte ha confermato che il reato di resistenza richiede la consapevolezza della qualità di pubblico ufficiale da parte dell'aggressore: tale consapevolezza è stata ritenuta soddisfatta nel caso concreto in ragione di precedenti fermi e delle dichiarazioni rese dall'imputato durante i fatti.
Norma relativa alle lesioni, richiamata nella rubrica dei capi di imputazione; la questione della querela è stata risolta alla luce della qualificazione delle circostanze aggravanti e della valutazione di merito.
Riferimento normativo alle lesioni personali; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito.
art. 576 c.p. (co. 1, n. 5-bis)
L'aggravante è stata ritenuta sussistente poiché l'imputato era consapevole della qualità di pubblico ufficiale della persona offesa; ciò ha inciso sulla configurabilità dell'azione penale anche per lesioni di lieve entità.
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. e)
Principio secondo cui la Cassazione non è chiamata a sindacare nuovamente la valutazione di fatto operata dai giudici di merito; la Corte ha riaffermato l'impossibilità di trasformare in cassazione una mera rivalutazione probatoria.
Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 606 c.p.p.; la Corte ricorda il consolidato orientamento giurisprudenziale conseguente alla modificazione normativa.
art. 23 c. 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
Norma citata per la possibilità di trattazione scritta in Cassazione; ha consentito la requisitoria scritta e limitato la trattazione orale se non espressamente richiesta.
Norma utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende a causa dell'evidente inammissibilità del ricorso.
principio giurisprudenziale: divieto per la Cassazione di rinnovare la valutazione di fatto
La sentenza richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui la Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito né riconsiderare in toto il compendio probatorio; il ricorso deve invece indicare specifici atti o elementi non valutati che rendano la motivazione manifestamente illogica.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette la mera rivalutazione del materiale probatorio: i motivi di ricorso devono indicare atti specifici omessi o male interpretati e dimostrare come essi compromettano decisivamente la motivazione
- Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è necessario che l'autore fosse consapevole della qualità pubblicistica della persona offesa; tale consapevolezza può essere desunta dal contesto, da precedenti attenzioni degli agenti o dalle espressioni dell'imputato
- Le riprese video non nitide e le percezioni visive dell'operatore possono costituire elementi valutabili dal giudice di merito; la loro attendibilità è soggetta alla valutazione del merito non sindacabile in cassazione salvo profili di manifesta illogicità
- L'aggravante di cui all'art. 576 co. 5-bis può incidere sulla perseguibilità di talune condotte: quando risulta dimostrata la consapevolezza della qualità di pubblico ufficiale, le conseguenze processuali e sostanziali seguono la ricostruzione di merito
- Ricorsi generici o che propongono semplici versioni alternative dei fatti sono spesso dichiarati inammissibili: il difensore deve articolare puntualmente la censura e provare l'esistenza e la rilevanza degli atti invocati
- In caso di inammissibilità manifesta la parte ricorrente può essere condannata a rimborsare spese e a pagare ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è pertanto importante valutare la fondatezza dell'impugnazione prima della proposizione
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