Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25643/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

Il ricorrente aveva agito per far dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione di alcuni appezzamenti di terreno e di un fabbricato, deducendo di averli posseduti pacificamente per oltre vent'anni in forza di una scrittura del 7 febbraio 1970 con cui l'affiliante gli aveva "passato come proprietario" i beni. Dopo un primo giudizio di appello sfavorevole, cassato nel 2010 per carenza motivazionale, la Corte di rinvio aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo l'usucapione di due terreni e negandola per altri beni. Il ricorrente ha impugnato la nuova sentenza con sei motivi: 1) sosteneva che i terreni in contrada Burgio di Butera fossero comunque ricompresi nella scrittura del 1970, dovendosi interpretare l'indicazione "contrada San Cataldo" in modo da includervi quei fondi; 2) contestava il rilievo attribuito alla vendita del fabbricato a terzi nel 1983, assumendo che tale atto fosse inutilizzabile e comunque irrilevante ai fini dell'usucapione; 3) censurava l'affermazione secondo cui nessun testimone avesse riferito del possesso del fondo in contrada Settefarine, richiamando deposizioni che a suo dire lo confermavano; 4) sosteneva che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare la maturazione del ventennio anche alla data della decisione, considerando il decorso del tempo fino alla notifica dell'atto introduttivo e la morte dei precedenti proprietari; 5) denunciava omesso esame di risultanze istruttorie e delle proprie deduzioni sul complessivo possesso utile all'usucapione; 6) lamentava la regolazione delle spese, ritenendo che, se la domanda fosse stata accolta integralmente, non vi sarebbe stata ragione di compensarle parzialmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il secondo motivo, ritenendo errata la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui aveva considerato incompatibile con il possesso ad usucapionem la vendita del fabbricato del 1983. La Suprema Corte ha ribadito che l'atto di disposizione compiuto dal proprietario verso terzi, anche se conosciuto dal possessore, è res inter alios acta e non incide di per sé sulla prosecuzione del possesso utile all'usucapione, dovendosi invece verificare se il possesso sia continuato per il tempo residuo necessario al compimento del ventennio. Sono stati dichiarati inammissibili o rigettati gli altri motivi; il sesto è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato quale norma fondante dell'usucapione ordinaria: occorre il possesso continuato per venti anni; la verifica deve essere compiuta sulla persistenza del possesso e sul decorso del termine.

  • art. 1140 c.c.

    Usato per definire il possesso e la signoria di fatto sul bene, rilevante ai fini dell'usucapione.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato in relazione all'applicazione delle norme sull'interruzione del possesso e sulla disciplina dell'usucapione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma sull'onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al giudicato, senza specifico accoglimento sul punto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione alla motivazione e al giusto processo, ma senza autonoma decisività nella decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità sul fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso sulla valutazione della prova testimoniale; la Corte non rilegge il merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di motivazione della sentenza, ma la motivazione è stata ritenuta sufficiente al minimo costituzionale.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato più volte per il giudizio di rinvio e per i limiti imposti al giudice di merito dopo la cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5; primo comma, n. 5

    La Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una revisione del merito né una critica sulla mera insufficienza della motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito per la cassazione con rinvio.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    Richiamato per spiegare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e la riduzione del controllo sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • Cass. 24148/2013

    Citata a sostegno del principio per cui il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • Cass. SU 8053/2014

    Citata per il principio del controllo sulla motivazione ridotto al minimo costituzionale.

  • Cass. n. 2752 del 05/02/2018

    Richiamata per affermare che l'atto di disposizione del proprietario verso terzi è res inter alios acta e non interrompe di per sé il possesso utile all'usucapione.

  • Cass. n. 32505 del 22/11/2023

    Citata per ribadire che l'apprezzamento di fatti e prove è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente e giuridicamente corretto.

  • Cass. n. 2268 del 26/01/2022

    Citata per chiarire che l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non questioni o argomentazioni difensive.

Massime di principio

  • Nel giudizio di usucapione, l'atto di disposizione del bene compiuto dal proprietario in favore di terzi non incide automaticamente sulla prosecuzione del possesso utile, se il possessore continua di fatto a esercitare la signoria sul bene; tale atto è, rispetto al possessore, res inter alios acta.
  • Ai fini dell'usucapione, il giudice deve verificare in concreto la continuità del possesso per il tempo richiesto dalla legge, tenendo conto di eventuali fatti interruttivi o di cessazione del possesso, ma senza attribuire valore decisivo alla sola circolazione negoziale del diritto dominicale.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del compendio istruttorio: il controllo di legittimità riguarda solo errori di diritto, vizi processuali e l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono deducibili la mera insufficienza o la semplice non condivisibilità della motivazione.
  • L'omesso esame censurabile in cassazione deve riguardare un preciso fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, non già una tesi difensiva o un argomento probatorio.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.