Cassazione Civile, Ordinanza n. 20236/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il fallimento di una società poi trasformata in società di persone aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati alla società da un abusivo ricorso al credito e da ulteriori operazioni di mala gestio. In particolare, la domanda era rivolta contro l'istituto di credito che avrebbe consapevolmente partecipato alle operazioni finanziarie, contro gli amministratori per la gestione dannosa e contro i sindaci per omessa vigilanza, oltre che contro l'assicuratore della responsabilità professionale di uno degli amministratori. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del fallimento ritenendo, in sintesi, che mancasse l'allegazione e la prova del nesso causale tra le operazioni di finanziamento e il danno risarcibile, che le censure fossero generiche e che alcune questioni fossero assorbite. Nel ricorso per cassazione il fallimento deduceva: 1) violazione di legge in relazione alle tre operazioni di finanziamento, sostenendo che esse integrassero erogazione di credito e che vi fosse giudicato sul punto; 2) violazione di legge con riferimento all'aumento di debiti tributari e previdenziali, al pagamento di euro 135.000 e all'aggravamento del passivo, imputando responsabilità anche a amministratori e sindaci; 3) violazione degli artt. 2497 e 2497-septies c.c. per negato accertamento dell'attività di direzione e coordinamento della banca; 4) violazione degli artt. 2407 e 1223 c.c. per omessa individuazione della responsabilità dei sindaci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione di merito si fondava non sulla qualificazione formale delle operazioni, ma sulla mancanza di allegazione e prova del nesso causale tra i finanziamenti e un danno patrimoniale, oltre che sulla carenza di specificità delle domande. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, sotto la veste della violazione di legge, a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e risultava generico, soprattutto quanto all'aggravamento del passivo e ai debiti fiscali e previdenziali. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava un riesame del fatto sull'esistenza di una direzione e coordinamento della banca, e il quarto perché non attaccava specificamente la ratio della decisione impugnata, essendo la posizione dei sindaci già ritenuta assorbita. Il fallimento è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di tutte le parti resistenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto
La Corte ribadisce che la censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere un riesame del fatto o per eludere la ratio decidendi della sentenza impugnata.
richiamato nei motivi di ricorso
Il richiamo è stato ritenuto improprio quando, in realtà, la doglianza investe la valutazione del materiale istruttorio e non una vera violazione dei criteri di disponibilità della prova.
richiamato nei motivi di ricorso
La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare l'apprezzamento prudente delle prove effettuato dal giudice di merito.
art. 218 legge fall.
richiamato nei motivi di ricorso
È menzionato nel primo motivo, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, perché il motivo viene dichiarato inammissibile.
richiamato nei motivi di ricorso
È evocato dalla parte ricorrente in relazione ai finanziamenti contestati, ma la Corte non entra nel merito della disposizione.
richiamato nei motivi di ricorso
È evocato dalla parte ricorrente senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma, essendo il motivo inammissibile.
richiamato nei motivi di ricorso
Richiamato in via generica dalla parte ricorrente; la Corte non affronta il relativo merito.
richiamato nei motivi di ricorso
Richiamato per la responsabilità verso i creditori sociali, ma la Corte osserva che difettava la prova del nesso causale e della specifica incidenza delle condotte.
richiamato nei motivi di ricorso
Evocato per la responsabilità gestoria, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la motivazione di merito.
richiamato nei motivi di ricorso
Richiamato in tema di concorso di responsabili, senza che la Corte ne svolga un'applicazione autonoma.
richiamato nei motivi di ricorso
La Corte esclude che il preteso giudicato invocato dal ricorrente scalfisse la ratio decidendi dell'appello, centrata sulla mancata allegazione e prova del nesso causale.
art. 217, comma 1, n. 4, legge fall.
richiamato nei motivi di ricorso
È menzionato nel secondo motivo senza che la Corte ne faccia applicazione, trattandosi di censura inammissibile.
richiamato nei motivi di ricorso
È evocato per la direzione e coordinamento della banca, ma la Corte rileva che la censura chiede un riesame del fatto.
richiamato nei motivi di ricorso
Richiamato insieme all'art. 2497 c.c.; la Corte non ne esamina il merito per inammissibilità del motivo.
richiamato nei motivi di ricorso
Evocato in tema di responsabilità dei sindaci, ma il motivo è dichiarato inammissibile per mancata specifica critica alla decisione impugnata.
richiamato nei motivi di ricorso
Richiamato per il danno risarcibile; la Corte ribadisce che, senza nesso causale e allegazione del concreto pregiudizio, la domanda non può reggere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre tesi già esaminate o a contestare profili non decisivi della motivazione.
- La deduzione di responsabilità per abusivo ricorso al credito o per mala gestio richiede allegazione e prova del concreto nesso causale tra le operazioni contestate e il danno patrimoniale lamentato; non basta affermare la conoscenza dello stato di insolvenza o la mera esistenza dei finanziamenti.
- In presenza di domanda risarcitoria proposta contro più soggetti, è necessario distinguere le rispettive condotte e il loro specifico apporto causale, poiché una censura generica è insufficiente a sostenere la responsabilità individuale.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito; tale operazione resta preclusa in cassazione.
- Quando il giudice di merito ritiene assorbita la posizione di taluni convenuti per la mancanza dei presupposti generali della condanna risarcitoria, il ricorso deve comunque confrontarsi con tale autonoma ragione decisoria, altrimenti è inammissibile.
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