Cassazione Penale, Sentenza n. 16825/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della statuizione sulla recidiva: la ricorrente contestava l'erronea applicazione della recidiva da parte della Corte territoriale, sostenendo che la decisione si era fondata unicamente sui precedenti e su procedimenti pendenti non definitivi, senza verificare, ai sensi dell'art. 133 c.p., il rapporto qualificato tra il fatto in esame e le precedenti condanne e senza accertare se le condotte pregresse indicassero una perdurante inclinazione al delitto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto che, dopo l'annullamento parziale disposto in precedente pronuncia, la Corte d'appello di Roma avesse fornito motivazione adeguata circa l'applicazione della recidiva: ha evidenziato che l'arresto del 4 febbraio 2019 avvenne mentre la Caldarone era sottoposta a misura cautelare non custodiale per reati analoghi e che insieme alle tre precedenti condanne (l'ultima riferita a un fatto del 27 maggio 2018) ciò comprovava una propensione ingravescente a delinquere non neutralizzata dalla misura cautelare. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto la motivazione non incongrua né contraddittoria. Conseguentemente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo però assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Art. 73 comma 1: contestazione del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; art. 73 comma 5: applicazione dell'ipotesi di lieve entità per la quantita' detenuta, valutata dal giudice per ridurre la pena.
codice di procedura penale, art. 558
Norma sul giudizio direttissimo: indicata per ricostruire le fasi procedurali (convalida e giudizio direttissimo) ma non centrale nella decisione sulla recidiva.
Criteri di determinazione della pena e valutazione delle circostanze: la Corte ha richiamato la necessità di valutare il rapporto tra fatto attuale e precedenti e, in sede di rinvio, ha effettivamente esaminato la relazione tra i precedenti (e la misura cautelare in corso) e il fatto oggetto del processo, ritenendo sussistente una propensione a delinquere.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che autorizza la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 pur ritenendo assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in applicazione della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione dell'onere di versamento alla Cassa delle Ammende, per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La recidiva può essere legalmente valorizzata se il giudice, conformemente all'art. 133 c.p., motiva in concreto il rapporto tra i precedenti e il fatto attuale e dimostra che le condotte pregresse indicano una perdurante inclinazione al delitto; la mera elencazione di precedenti senza argomentazione non è sufficiente.
- I procedimenti pendenti, pur non costituendo condanne definitive, possono assumere rilievo probatorio quando il fatto oggetto del processo sia stato commesso durante l'esecuzione di una misura cautelare per reati analoghi: la circostanza oggettiva dell'esecuzione della misura è idonea a indicare una persistente propensione criminale se adeguatamente motivata.
- Se la Cassazione annulla per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può comunque confermare la stessa conclusione sostanziale purché fornisca una motivazione aggiuntiva e congrua che colmi le carenze indicate dalla Corte di legittimità.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e, salvo dolo o colpa grave, il versamento di somme alla Cassa delle Ammende secondo i criteri delle norme e della giurisprudenza costituzionale.
- In casi di applicazione di attenuanti o diminuenti (es. lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90) il giudice deve sempre bilanciare tali circostanze con aggravanti soggettive come la recidiva, spiegando il rapporto motivazionale tra le stesse.
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