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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33121/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto al superiore inquadramento nella VII qualifica e alle differenze retributive. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nella superiore VII qualifica, con decorrenza da maggio 2012, e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo che le mansioni concretamente svolte fossero riconducibili alla declaratoria contrattuale della VII qualifica, relativa a contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità e alta specializzazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 23 CCNL Telecomunicazioni, 1362, 2103 e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse interpretato erroneamente la clausola contrattuale di classificazione del personale e avesse sovrapposto i titoli professionali della lavoratrice alle mansioni effettive, che sarebbero state di mero affiancamento nella stesura di progetti di risparmio energetico, senza autonomia e responsabilità adeguate alla qualifica rivendicata; inoltre ha contestato che i fatti fossero rimasti incontestati. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la corte d'appello avesse ritenuto provati i fatti dedotti dalla lavoratrice senza ammettere le istanze istruttorie della società. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché, sotto la veste di violazione di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, attività non sindacabile in legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale e comunque, nel caso concreto, in presenza di doppia conforme. Ha inoltre rilevato che il ricorso non rispettava il requisito di specificità quanto alla dedotta contestazione dei fatti, poiché non trascriveva adeguatamente gli atti difensivi rilevanti; quanto all'art. 2697 c.c., ha ribadito che la sua violazione è deducibile solo se l'onere probatorio sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove, e nella specie non vi era alcuno spostamento dell'onere della prova, ma applicazione del principio di non contestazione su allegazioni analitiche della lavoratrice.

Norme richiamate

  • art. 23 CCNL Telecomunicazioni

    La clausola contrattuale di classificazione del personale è stata richiamata dalla ricorrente come parametro per contestare l'inquadramento riconosciuto dalla corte territoriale.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato quale criterio ermeneutico del contratto collettivo; la Cassazione non entra nel merito dell'interpretazione, perché reputa le censure inammissibili in quanto rivolte alla ricostruzione del fatto.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato in tema di mansioni e inquadramento professionale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rivalutazione delle mansioni concretamente svolte.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è censurabile in cassazione solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non è invece deducibile per contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della norma, non la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il ricorso, pur formalmente qualificato come violazione di legge, si risolveva in realtà in censure di motivazione non coerenti con il nuovo testo della norma, applicabile ratione temporis.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    È richiamato quale presidio del principio di specificità del ricorso per cassazione, che richiede l'indicazione precisa degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Con l'art. 366, n. 6, impone l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali e documenti rilevanti.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Rilevato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea individuazione della norma applicabile o la sua falsa applicazione, non quando mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o dei fatti di causa.
  • La censura sull'inquadramento del lavoratore e sull'applicazione della declaratoria contrattuale non può risolversi in una richiesta di rivalutazione delle mansioni concretamente svolte, se i giudici di merito hanno già accertato in fatto la riconducibilità delle attività alla qualifica rivendicata.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito o errato nel riparto dell'onere della prova; non è configurabile quando si contesti semplicemente il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di specificità: quando si contesta l'omessa o insufficiente considerazione di atti difensivi o documenti, occorre indicarne con precisione il contenuto e la collocazione processuale.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto è ulteriormente limitato e non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • Il principio di non contestazione può fondare l'accertamento dei fatti allegati dalla controparte quando tali allegazioni siano specifiche e analitiche e la parte avversa non le abbia specificamente confutate.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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