Cassazione Penale, Sentenza n. 22079/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) denunciando: 1) irregolarità degli accertamenti della Polizia Municipale, che si sarebbe introdotta in proprietà privata attraverso un varco nella recinzione senza autorizzazione giudiziaria, rendendo inutilizzabili le fotografie e i rilievi (violazione artt. 191, 247, 250, 352 c.p.p.); 2) difetto di corrispondenza tra imputazione (condotta attiva di raccolta) e motivazione che parla di condotta omissiva/omessa vigilanza; 3) travisamento della prova e errata qualificazione dei beni come rifiuti, mentre l'imputato e testi avrebbero dichiarato che i materiali erano destinati al riutilizzo o correttamente smaltiti; 4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate o generiche le censure: 1) gli interventi della polizia giudiziaria erano giustificati dalla flagranza e dall'urgenza ai sensi degli artt. 352 e 354 c.p.p., nonché compatibili con l'art. 197 d.lgs. 152/2006; eventuali nullità intermedie si sarebbero dovute eccepire tempestivamente e risultano, in ogni caso, sanate o irrilevanti (principio male captum bene retentum e giurisprudenza delle Sezioni Unite); 2) l'imputazione riguardava il legale rappresentante nella sua posizione di garanzia e la responsabilità per fatti dei dipendenti può essere attribuita per culpa in vigilando senza necessità che il titolare abbia posto materialmente in essere l'illecito; 3) la valutazione sulla natura dell'ammasso come rifiuto e sulle modalità di deposito è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità, non sussistente; 4) l'art. 131-bis non è applicabile alla fattispecie per il quantitativo (circa 33 mc) e le modalità di stoccaggio. Conseguentemente resta ferma la condanna di primo grado (ammenda di euro 1.734,00) e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata per il deposito incontrollato di rifiuti; la Corte conferma la qualificazione dei materiali come rifiuti e la punibilità dell'attività di gestione non autorizzata.
Definisce i requisiti del deposito temporaneo: il giudice ha ricordato che il regime favorevole del deposito temporaneo richiede il rispetto di tutte le condizioni previste (luogo, categorie omogenee, limiti quantitativi e cadenza di raccolta) e che l'onere della prova del rispetto grava sull'interessato.
Fornisce le definizioni (es. rifiuto, deposito temporaneo); la Corte ne è partita per qualificare la condotta come gestione/abbandono di rifiuti.
«ispezioni, verifiche e prelievi di campioni»
Attribuisce poteri di controllo agli addetti: la Corte ha ritenuto che gli operanti potessero legittimamente effettuare accertamenti e rilievi all'interno degli stabilimenti/aree aziendali.
Consente alla polizia giudiziaria, in flagranza, di procedere a perquisizioni locali quando sussistono motivi fondati; la Corte ha ritenuto applicabile l'intervento urgente degli operanti.
«se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi ... si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose»
Legittima gli accertamenti urgenti della P.G. in presenza di pericolo di alterazione delle tracce; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'intervento autonomo degli agenti.
Norma sulle cause di inutilizzabilità: la Corte ricorda che non si estende alla regola del 'frutto dell'albero avvelenato' e che le questioni di illegittimità di accertamenti devono essere tempestivamente eccepite.
Prevede l'esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che richiede congiuntamente particolar tenuità e non abitualità e ha ritenuto che gli elementi del caso (quantitativo e modalità) escludessero l'applicazione.
Richiamata come fondamento della responsabilità del datore/titolare per fatti dei dipendenti nella sfera di controllo; la Corte l'ha usata per giustificare l'addebito per culpa in vigilando al legale rappresentante.
Stabilisce gli oneri per le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto il pagamento delle somme dovute alla Cassa secondo tale norma.
Massime di principio
- Accertamenti urgenti: gli ufficiali di polizia giudiziaria possono operare senza preventiva autorizzazione dell'A.G. se sussiste flagranza o pericolo di dispersione/alterazione delle tracce (artt. 352 e 354 c.p.p.); l'interessato deve eccepire tempestivamente eventuali nullità, altrimenti esse si considerano sanate.
- Prove acquisite in sopralluogo: la loro utilizzabilità non è automaticamente esclusa per il modo di accesso se ricorrono i presupposti di legge; il principio 'male captum, bene retentum' e la giurisprudenza limitano l'annullabilità delle risultanze.
- Responsabilità aziendale: il legale rappresentante può essere ritenuto responsabile per il deposito di rifiuti compiuto da dipendenti per culpa in vigilando, salvo prova che gli atti siano stati compiuti in autonomia e contro direttive espresse.
- Qualificazione come rifiuto vs deposito temporaneo: chi invoca la natura di deposito temporaneo deve dimostrare il rispetto di tutte le condizioni legislative (luogo di produzione, categorie omogenee, limiti quantitativi e cadenza di raccolta); in mancanza, la condotta può configurare gestione non autorizzata o abbandono.
- Art. 131‑bis c.p.: per ottenere la non punibilità per particolare tenuità occorre dimostrare con elementi concreti sia la tenuità dell'offesa (modalità e esiguità del danno/ pericolo) sia la non abitualità del comportamento; la mera occasionalità non è sufficiente.
- Ricorso in Cassazione: il giudice di legittimità non può rimettere in discussione il valutato probatorio di merito salvo che emergano vizi manifesti di illogicità o contraddittorietà nella motivazione; argomentazioni che richiedono rivalutazione delle prove sono inammissibili.
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