Cassazione Civile, Ordinanza n. 29273/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società agricola aveva chiesto la disapplicazione della disciplina sulle società non operative per l'anno d'imposta 2010, sostenendo che non ricorressero i presupposti della presunzione di operatività; l'Ufficio aveva respinto l'istanza e poi emesso avviso di accertamento recuperando a tassazione maggior reddito ai fini IRES e IRAP. I giudici tributari di primo e secondo grado avevano annullato l'atto ritenendo necessario il contraddittorio preventivo e rilevando la sua mancata attivazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994, sostenendo che per l'accertamento dei redditi delle società di comodo non è previsto un contraddittorio preventivo obbligatorio e che la procedura applicabile è quella dell'interpello disapplicativo. La contribuente, nel controricorso, ha anche sostenuto la non applicabilità della disciplina delle società di comodo alle società agricole e ha dedotto che il tardivo riscontro all'interpello dovesse valere come silenzio assenso; la Corte ha però considerato inammissibile la prima questione perché nuova e infondata la seconda.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha escluso che l'accertamento delle società non operative richieda un ulteriore contraddittorio preventivo rispetto alla procedura di interpello disapplicativo, osservando che nel sistema vigente il previgente obbligo di richiesta di chiarimenti è stato abrogato e sostituito dalla facoltà del contribuente di presentare interpello ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973. Ha inoltre precisato che il ritardo nella risposta all'interpello disapplicativo non equivale a silenzio assenso e non preclude l'accertamento. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
indica la procedura di interpello disapplicativo; non prevede, per questa fattispecie, un contraddittorio preventivo obbligatorio ulteriore né un silenzio assenso tipizzato
art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724
prevede per le società non operative la possibilità di richiedere la disapplicazione in presenza di oggettive situazioni straordinarie mediante interpello
art. 30, comma 4, L. 23 dicembre 1994, n. 724
nel testo previgente contemplava un accertamento preceduto, a pena di nullità, da richiesta di chiarimenti; tale disciplina è stata superata dalle modifiche del 2006
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal previgente art. 30; nel sistema anteriore era collegato all'accertamento parziale e al contraddittorio preventivo
art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per il confronto: il silenzio assenso è previsto nell'interpello ordinario, ma non nell'interpello disapplicativo sulle società di comodo
art. 6-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalle Sezioni Unite per il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato introdotto successivamente, non applicabile retroattivamente alla vicenda
Massime di principio
- Nella disciplina delle società non operative, il contraddittorio procedimentale è regolato dalla specifica procedura di interpello disapplicativo; non è configurabile un autonomo obbligo generale di previo contraddittorio prima dell'avviso di accertamento se la legge speciale non lo prevede espressamente.
- Il previgente obbligo dell'Ufficio di richiedere chiarimenti al contribuente, a pena di nullità dell'accertamento, apparteneva al diverso regime anteriore alle modifiche del 2006 e non può essere automaticamente esteso al testo vigente.
- La mancata risposta dell'Amministrazione all'interpello disapplicativo, o la risposta tardiva, non integra silenzio assenso salvo che una norma lo preveda espressamente; in materia di società di comodo tale effetto non è tipizzato.
- Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato non discende in via automatica dal diritto interno e sussiste solo quando sia specificamente previsto dalla legge.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; chi le deduce deve dimostrare che siano state già devolute al giudice di merito.
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