Cassazione Civile, Ordinanza n. 12565/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di cessione d'azienda concluso l'11 giugno 2008 per il prezzo di euro 130.000, rispetto al quale le cedenti assumevano che l'acquirente fosse ancora debitrice di una rilevante parte del corrispettivo. In primo grado le cedenti avevano inizialmente chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento; nel corso del giudizio, dopo una transazione del 25 novembre 2013 rimasta solo parzialmente eseguita, avevano modificato la domanda chiedendo la condanna al pagamento del residuo asseritamente dovuto e una somma ulteriore a titolo risarcitorio. Il Tribunale aveva accolto la domanda di adempimento e rigettato il risarcimento; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente e ordinando il rilascio dell'azienda. Nel ricorso per cassazione l'acquirente deduceva: nullità della sentenza d'appello per contraddittorietà e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto una mutatio della domanda e che, a seguito della rinuncia alla domanda originaria, avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere; violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di appello per avere la Corte deciso senza attenersi ai fatti posti a base delle originarie deduzioni e senza considerare le eccezioni sollevate; omesso esame di fatti decisivi e cattiva lettura delle prove, in relazione all'accertamento dell'inadempimento grave che aveva giustificato la risoluzione. La ricorrente sosteneva inoltre, in relazione al procedimento cautelare di sequestro da cui sarebbe scaturito il giudizio, che il ritardo nell'introduzione del merito avrebbe dovuto comportare l'inefficacia del provvedimento e l'inammissibilità della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i primi due motivi, osservando che il difensore munito di mandato ad litem può, in linea generale, modificare la domanda anche da adempimento a risoluzione ai sensi dell'art. 1453, comma 2, c.c., e rinunciare a una parte della domanda, ma che nel caso concreto la deduzione era comunque infondata/inidonea a scalfire la decisione; ha inoltre escluso che il vizio ex art. 116 c.p.c. fosse stato correttamente articolato come sindacabile in cassazione e ha precisato che l'eventuale tardiva introduzione del giudizio di merito dopo il sequestro giudiziario comporta solo l'inefficacia del provvedimento cautelare, non l'inammissibilità della domanda di risoluzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente veste dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, richiedeva una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, con pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione delle controricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente o contraddittoria non è ravvisabile quando la censura mira in realtà a contestare la ricostruzione del decisum senza evidenziare una reale mancanza del requisito motivazionale.
art. 1453, secondo comma, c.c.
La parte, tramite difensore munito di mandato ad litem, può in generale mutare la domanda da adempimento a risoluzione del contratto nel corso del giudizio.
Il vizio è deducibile in cassazione solo se si denuncia una vera violazione delle regole legali di valutazione della prova, non quando si sollecita una diversa lettura del materiale istruttorio.
È il parametro processuale invocato per la nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta perché non sussisteva alcuna nullità.
Non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti sotto forma di violazione di legge.
L'omesso esame di un fatto decisivo non consente di chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate dal giudice di appello.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile trasformare la censura sulla motivazione o sull'omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del merito.
- La deduzione di nullità per violazione dell'art. 132 c.p.c. richiede un effettivo vizio della motivazione, non una mera divergenza rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
- Il difensore munito di mandato ad litem può, in linea generale, modificare le domande proposte nel giudizio, ma la deduzione deve comunque confrontarsi con il contenuto processuale concreto della vicenda e con i limiti del devolutum.
- L'inosservanza del termine per introdurre il giudizio di merito conseguente a un provvedimento cautelare può incidere sull'efficacia della misura, ma non determina automaticamente l'inammissibilità della domanda di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il ricorrente è tenuto, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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