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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17152/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputato per violenza privata, con risarcimento del danno alla parte civile, in relazione a un episodio nel quale l'autovettura dell'imputato avrebbe impedito l'accesso al box-terraneo della persona offesa. In cassazione l'imputato ha proposto due motivi: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che il fatto risalisse al 5 maggio 2016 e che, dunque, alla data della sentenza d'appello il reato fosse già prescritto; 2) vizio di motivazione, sostenendo che la condotta non integrasse violenza privata perché egli aveva disponibilità dell'area, che vi fosse difetto di condizione di procedibilità in ragione della querela tardiva o comunque non pertinente rispetto all'episodio contestato, e che la credibilità della persona offesa fosse stata valutata in modo illogico, trascurando altresì la deposizione di un testimone di riscontro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione perché il fatto contestato risultava commesso il 12 novembre 2017 e non nel 2016; pertanto il termine prescrizionale non era ancora spirato alla data della decisione d'appello, tenuto conto anche di una sospensione del termine. Ha poi respinto come manifestamente infondata e aspecifica la doglianza sulla procedibilità, osservando che la persona offesa si era già costituita parte civile e che, per i reati divenuti perseguibili a querela, tale costituzione vale come manifestazione della volontà punitiva equivalente alla querela. Infine, ha ritenuto inammissibile e infondato il motivo sul merito perché la disponibilità dell'area non escludeva la violenza privata, essendo la condotta consistita nell'impedire l'accesso al box della vittima; ha inoltre escluso il travisamento della prova e ha ribadito che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, se adeguatamente vagliate quanto a credibilità e attendibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Il ricorso è stato riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo la disciplina delle forme del ricorso per cassazione.

  • art. 610 c.p.

    La fattispecie sostanziale contestata è stata qualificata come violenza privata; la Corte richiama inoltre la modifica normativa che ha reso il reato perseguibile a querela in determinati casi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le regole di valutazione previste per le dichiarazioni dei coimputati o imputati di reato connesso non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a fondamento della condanna se vagliate in termini di credibilità e attendibilità.

  • art. 99-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022

    La modifica in tema di procedibilità è divenuta vigente dal 30 dicembre 2022.

  • art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 150/2022

    La disposizione ha modificato il regime di procedibilità del reato richiamato, rendendolo perseguibile a querela in presenza dei presupposti previsti.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 36/2018

    La disciplina transitoria sull'avviso alla persona offesa non va applicata quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione costituendosi parte civile e mantenendo tale costituzione nei successivi gradi di giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la regolazione delle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, il giudice di legittimità può verificare direttamente gli atti quando sia dedotto un error in procedendo; se la data di consumazione del fatto risulta diversa da quella prospettata dal ricorrente, il motivo è manifestamente infondato.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione rileva la data effettiva del fatto come accertata nelle sentenze di merito; il richiamo a un diverso episodio o a una diversa decisione non può fondare utilmente l'eccezione.
  • Quando un reato è divenuto perseguibile a querela per effetto di riforma sopravvenuta, la costituzione di parte civile non revocata può equivalere a manifestazione della volontà punitiva e rendere superfluo l'avviso alla persona offesa previsto dalla disciplina transitoria.
  • La violenza privata sussiste anche se l'agente vanti un titolo di disponibilità sull'area, quando la condotta concreta consista nell'impedire arbitrariamente l'esercizio di un diritto altrui; non è decisivo che l'area sia nella disponibilità dell'imputato se il bene della vita leso è diverso.
  • Le doglianze di travisamento della prova dichiarativa richiedono l'allegazione integrale del contenuto delle dichiarazioni asseritamente travisate, non essendo sufficiente il richiamo sintetico o selettivo di alcuni passaggi.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se attentamente vagliate nella loro credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, fondare da sole l'affermazione di responsabilità penale; ove la persona offesa si sia costituita parte civile, il riscontro con altri elementi può essere opportuno ma non è automaticamente necessario.
  • Il ricorso per cassazione aspecifico, che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile, specie quando ripropone questioni già superate dalla motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDiffamazioneViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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