Sentenza del 11/11/2015 n. 23069 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000, notificato il 28 ottobre 2005, relativo a costi ritenuti indeducibili per fatture in tutto o in parte inesistenti e all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'Agenzia ha proposto un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. l'insufficienza della motivazione della CTR: questa non avrebbe esaminato gli elementi del p.v.c. del 1° luglio 2004, secondo cui alcune società fornitrici erano prive di strutture, mezzi, sedi e contabilità adeguati e il legale rappresentante di una fornitrice aveva negato rapporti commerciali con la contribuente. La contribuente aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 25 agosto 2006.
La decisione
La Cassazione ha respinto l'eccezione d'inammissibilità: poiché l'evento estintivo non era stato dichiarato o notificato dal difensore, operava l'ultrattività del mandato e la notificazione presso lo studio del difensore era valida. Ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia: la CTR non aveva chiarito se avesse valutato la natura cartiera delle fornitrici e la dichiarazione di assenza di rapporti commerciali. La regolarità della contabilità della contribuente, la sua natura non cartiera e la limitata incidenza degli acquisti contestati non bastavano, da sole, a neutralizzare tali elementi; neppure la corrispondenza tra acquisti e vendite escludeva che le operazioni fossero soltanto cartolari. Il motivo è stato invece dichiarato inammissibile quanto agli elementi del p.v.c. del 28 giugno 2005, perché i versamenti bancari richiamati riguardavano il 2003 e non risultavano riferibili all'anno d'imposta 2000. La Corte ha cassato la sentenza della CTR delle Marche e rinviato ad altra sezione della stessa Commissione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 360, n. 5, c.p.c.
La motivazione resta così per questi aspetti gravemente deficitaria.
La censura di legittimità per insufficienza motivazionale è fondata quando la decisione di merito non consente di comprendere se siano stati esaminati elementi potenzialmente rilevanti e quale ruolo abbiano avuto nel ragionamento.
Regola dell'ultrattività del mandato alla lite
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (Cass. s.u. 4 luglio 2014, n. 15295).
Se il difensore non dichiara né notifica l'evento estintivo o modificativo della parte, continua a rappresentarla nel processo; la posizione processuale resta stabilizzata anche nelle successive fasi e la notificazione presso il difensore può essere valida.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni inesistenti, l'assenza di anomalie macroscopiche nella contabilità o la corrispondenza tra acquisti e vendite non neutralizzano automaticamente indizi specifici sulla natura fittizia dei fornitori o sull'assenza di rapporti commerciali: il giudice deve valutarli espressamente e spiegare il loro peso.
- La circostanza che l'acquirente non sia una società cartiera non risolve, di per sé, la contestazione dei costi: occorre esaminare la posizione e l'effettività operativa dei fornitori.
- Gli elementi probatori devono essere riferibili all'anno d'imposta oggetto dell'accertamento; fatti relativi a un periodo diverso non sono decisivi se non ne è dimostrato il collegamento con l'annualità contestata.
- Se il difensore non dichiara o notifica la cancellazione o altro evento estintivo della parte, il mandato alla lite continua a produrre effetti processuali secondo la regola dell'ultrattività.
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