Cassazione Penale, Sentenza n. 10565/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore contestava l'esclusione, da parte del Tribunale di Brescia in sede di riesame, della fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) relativa a operazioni immobiliari ritenute "circolari" e funzionali a reinserire nel patrimonio del reale proprietario (Cirillo) proventi di evasione fiscale. Parallelamente l'indagato Gafforini proponeva ricorso per cassazione avverso il rigetto della propria istanza di revoca della misura cautelare, sostenendo tra l'altro l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio e la sovrapposizione (duplicazione) tra le fattispecie contestate (intestazione fittizia ex art. 512-bis c.p. e riciclaggio ex art. 648-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che, nella fase cautelare, è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il riciclaggio e per il trasferimento fraudolento di valori; ha ritenuto infondati i motivi del Gafforini volti a minimizzare l'elemento oggettivo del riciclaggio e la presunta unicità della fattispecie (assenza di duplicazione). Quanto al ricorso del Procuratore, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame che aveva escluso l'autoriciclaggio in quanto il ritrasferimento del denaro dal Gafforini al Cirillo era una restituzione riconducibile allo schema circolare finalizzato a rendere disponibile il denaro al reale titolare e non un "investimento" in attività di carattere economico, imprenditoriale, finanziario o speculativo richiesto dall'art. 648-ter.1 c.p.; pertanto il ricorso del P.M. è stato respinto. Il ricorrente Gafforini è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio)
La Corte conferma che, per configurare l'autoriciclaggio, la norma richiede l'investimento del provento illecito in attività di carattere economico, imprenditoriale, finanziario o speculativo; una mera operazione restitutoria nell'ambito di uno schema circolare finalizzato a restituire la disponibilità del denaro al reale proprietario non integra necessariamente tale investimento.
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
In sede cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e non l'accertamento giudiziale definitivo del reato presupposto; è ammessa la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni.
art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia)
La condotta di intestazione fittizia ha rilevanza autonoma rispetto al successivo reato di riciclaggio quando costituisce un atto utile ad agevolare la successiva operazione di occultamento o restituzione delle disponibilità illecite; non si configura duplicazione se le condotte sono materialmente distinte.
art. 192 c.p.p. (modalità prova nel giudizio)
Richiamata per spiegare che in sede cautelare non si richiede la precisione e concordanza degli indizi richiesta per la decisione di merito; dunque il vaglio di legittimità è limitato al controllo della razionalità della motivazione dei giudici di merito.
art. 106 d.lgs. 385/1993 (attività finanziaria)
La Corte ha ritenuto che l'attività di versamento di somme nell'ambito dello schema contestato non costituisce un servizio di pagamento su mandato qualificabile come attività finanziaria ai fini di giustificare l'autoriciclaggio; era parte di un'operazione simulata per restituire il profitto al reale titolare.
art. 2 T.U.I.R. (residenza e obblighi fiscali)
Richiamato implicitamente per sostenere l'astratta configurabilità del reato presupposto (evasione fiscale) del quale risultano elementi indiziari forti in ordine all'assenza di dichiarazione in Italia nonostante interessi economici effettivi.
Massime di principio
- In sede cautelare (misure personali) il giudice richiede solo gravi indizi di colpevolezza: non è necessario l'accertamento definitivo del delitto presupposto per configurare il riciclaggio.
- Per il reato di riciclaggio è sufficiente la prova logica della provenienza illecita delle somme; il denaro, per natura fungibile, può essere considerato 'confuso' con le altre disponibilità e attribuito al profitto illecito se la ricostruzione è plausibile.
- L'intestazione fittizia (art. 512-bis) e il riciclaggio (art. 648-bis) possono coesistere come distinte fattispecie quando riflettono segmenti diversi e materialmente separati dell'operazione delittuosa; non costituiscono duplicazione se le condotte sono autonome.
- Ai fini dell'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) occorre valutare se vi sia un vero 'investimento' in attività economiche, imprenditoriali, finanziarie o speculative: una mera operazione di restituzione finalizzata a ripristinare la disponibilità del provento al reale titolare può non integrarla.
- Non ogni attività di trasferimento di denaro è automaticamente qualificabile come attività finanziaria regolata (art. 106 TUB): il contesto sostanziale e lo scopo dell'operazione sono determinanti per la qualificazione.
- Il controllo di legittimità della Cassazione sui motivi cautelari è limitato alla verifica della razionalità e logicità della motivazione dei giudici di merito; non può riformulare la valutazione probatoria se adeguatamente motivata.
- Nelle ipotesi complesse con operazioni 'circolari' occorre analizzare la funzione economica dell'operazione (se reinvestimento vs. mera restituzione) per determinare la configurabilità di autoriciclaggio.
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