Cassazione Civile, Ordinanza n. 27464/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione finanziaria aveva disposto la revisione parziale del classamento di unità immobiliari ubicate in una microzona di Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. La CTR del Lazio aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendone insufficiente la motivazione, perché fondata essenzialmente sullo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona, senza adeguata indicazione degli elementi concreti posti a base del riclassamento delle singole unità. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, insistendo sulla sufficienza della motivazione dell'avviso e richiamando l'orientamento di legittimità secondo cui l'atto è congruamente motivato quando indica gli elementi che hanno interessato la microzona e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e il decreto di estinzione, l'Agenzia ha inoltre proposto reclamo avverso il decreto nella parte relativa alle spese, sostenendo che la condanna alle spese fosse ingiustificata perché l'avviso era adeguatamente motivato e perché, secondo la sua prospettazione, il reclamo avrebbe dovuto consentire una rivisitazione della statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il reclamo/ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nel giudizio di cassazione, l'istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. consente alle parti di chiedere la prosecuzione del giudizio davanti al Collegio senza necessità di specifica impugnazione, anche per contestare il solo capo sulle spese. Tuttavia, nel caso concreto la condanna dell'Agenzia alle spese del procedimento incidentale è stata ritenuta corretta, perché il ricorso era manifestamente infondato alla luce di un orientamento giurisprudenziale già consolidato sulla motivazione degli avvisi di revisione catastale per microzona. La Corte ha quindi confermato il decreto estintivo e la statuizione sulle spese, condannando l'Agenzia al rimborso delle spese del giudizio di reclamo. È stato anche precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
L'istanza di fissazione dell'udienza consente alle parti di devolvere la questione al Collegio senza onere di indicare motivi; il decreto di estinzione può essere scrutinato anche quanto alle spese. La rinuncia non comporta automaticamente l'esclusione della condanna alle spese se manca l'accettazione della controparte.
È richiamata la proposta di definizione accelerata del giudizio e la successiva estinzione del processo.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Costituisce la base normativa della revisione parziale del classamento catastale per microzona.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
È richiamato solo per escludere la praticabilità della revocazione quale rimedio avverso la condanna alle spese nel caso considerato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'istanza prevista dall'art. 391, comma 3, c.p.c. non è un'impugnazione in senso tecnico, ma uno strumento per ottenere la rimessione della causa al Collegio e il riesame completo della controversia, anche solo sul capo delle spese.
- La parte che rinunci al ricorso non sfugge automaticamente alla condanna alle spese se la controparte non accetta la rinuncia: il giudice mantiene il potere di regolare le spese secondo la soccombenza e può derogare alla regola solo in presenza di specifiche circostanze giustificative.
- Il decreto di estinzione del giudizio di cassazione è censurabile anche con riferimento al solo regolamento delle spese processuali, poiché al soccombente deve essere assicurato un rimedio effettivo per contestare la statuizione accessoria.
- In tema di revisione catastale per microzona ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando indica gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e chiarisce il nesso tra tali elementi e il diverso classamento della singola unità immobiliare.
- Quando la censura proposta sia manifestamente infondata alla luce di un orientamento giurisprudenziale già consolidato, la condanna alle spese del procedimento incidentale risulta giustificata anche se la parte insiste nel rimettere in discussione la correttezza dell'atto originario.
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