Cassazione Civile, Ordinanza n. 13240/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un Comune volta ad accertare un credito di euro 700.000, oltre accessori, quale canone di concessione per il servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale, sulla base di una determinazione dirigenziale che quantificava il preteso canone di aggiornamento tariffario. La Corte d’appello aveva però accolto l’appello della società concessionaria e rigettato la domanda, ritenendo che il lodo arbitrale del 4 giugno 2004, intervenuto tra le parti, avesse accertato un meccanismo convenzionale di trasferimento della proprietà delle opere al momento della scadenza della concessione, ma che tale meccanismo fosse stato inciso da successive proroghe legislative, sicché alla data indicata dal Comune non vi era stata ancora la scadenza del rapporto né il trasferimento delle opere. Con il primo motivo il Comune denuncia violazione dell’art. 23, comma 4, del d.l. n. 273/2005 e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse male interpretato il lodo arbitrale e la convenzione, attribuendo alla proroga legislativa effetti anche sul trasferimento della proprietà della rete, mentre essa avrebbe riguardato solo il rapporto di servizio; deduce inoltre che la questione della proprietà non sarebbe stata oggetto del giudizio amministrativo richiamato in sentenza. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 46-bis del d.l. n. 159/2007 e della normativa di conversione, sostenendo che avrebbe comunque avuto diritto a incrementare il canone concessorio, anche a prescindere dalla titolarità dell’impianto, in quanto la norma introdurrebbe un meccanismo compensativo favorevole ai Comuni interessati dalle nuove gare e non richiederebbe la scadenza della concessione nel senso ritenuto dalla Corte di merito. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti inammissibili, evidenziando che la censura investiva in realtà l’interpretazione del lodo arbitrale e della convenzione, ma senza riportarne in modo completo il contenuto e quindi senza rispettare l’onere di specificità e autosufficienza; ha inoltre rilevato che il ricorso non si confrontava con la reale ratio decidendi, fondata su un’interpretazione del giudicato formatosi sulla decisione amministrativa e sulla funzione dell’eterointegrazione normativa, e non denunciava la violazione delle regole ermeneutiche applicabili agli atti negoziali e al lodo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non autosufficienti, perché non riproducevano integralmente il lodo arbitrale e la convenzione, e soprattutto perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sull’interpretazione degli atti negoziali e sull’efficacia del giudicato formatosi sulla decisione amministrativa richiamata. Conseguentemente il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 23, comma 4, d.l. n. 273/2005
i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti rientranti nel piano di metanizzazione del Mezzogiorno sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2000
la proroga legislativa ha inciso sul meccanismo convenzionale di trasferimento delle opere, impedendo di ritenere maturata la scadenza della concessione alla data invocata dal Comune
la facoltà di incremento del canone concessorio presuppone la scadenza della concessione e l’avvio delle nuove gare; non ricorreva, secondo la Corte territoriale condivisa in cassazione, nella fattispecie concreta
è richiamato dal ricorrente per sostenere l’efficacia vincolante del lodo arbitrale; la Cassazione osserva però che la censura non è specifica e non si confronta adeguatamente con gli accertamenti coperti da giudicato
art. 12 preleggi
invocato dal ricorrente in tema di interpretazione delle norme, ma la Corte rileva che il nucleo della decisione riguarda l’interpretazione del lodo e della convenzione, non la mera interpretazione della legge
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso viene formulato come denuncia di violazione di legge, ma i motivi non colpiscono la ratio decidendi e non articolano correttamente i canoni ermeneutici asseritamente violati
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
è richiamato in relazione all’introduzione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione investe l’interpretazione di un lodo arbitrale o di una convenzione, il ricorrente deve riportarne nel ricorso il contenuto rilevante in modo completo e autosufficiente, così da consentire il controllo di legittimità sulle asserite violazioni di legge.
- La censura di violazione di legge è inammissibile se, sotto l’apparente deduzione dell’errore normativo, mira in realtà a contestare la ricostruzione in fatto o l’interpretazione degli atti compiuta dal giudice di merito senza indicare i concreti canoni ermeneutici violati.
- Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su un giudicato esterno o su una specifica interpretazione degli atti negoziali, non è sufficiente riproporre una diversa lettura del rapporto sostanziale.
- Le proroghe legislative possono incidere su meccanismi convenzionali di durata e di trasferimento collegati alla scadenza della concessione, quando la disciplina pattizia risulti suscettibile di eterointegrazione normativa.
- La facoltà della pubblica amministrazione di aggiornare o incrementare il canone concessorio, quando prevista da una norma di incentivo o compensazione, va verificata in concreto alla luce del presupposto normativo della scadenza del rapporto e del nuovo affidamento.
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