Cassazione Penale, Ordinanza n. 11898/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di sostanze stupefacenti, deducendo un vizio di motivazione per omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che esse avrebbero dovuto essere riconosciute con giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto alla contestata recidiva, e ha contestato la mancata sostituzione della pena con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p. Il ricorso è stato ritenuto generico e aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la rilevante quantità di stupefacente rinvenuta, ben superiore a quella prospettata dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla lieve entità fosse infondata e, comunque, formulata in modo generico, poiché la sentenza impugnata dava conto del possesso di ingenti quantità di hashish e marijuana. Analogamente, le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva non erano supportate da specifiche critiche alla motivazione della decisione di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, oggetto della condanna confermata in appello
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
invocato dal ricorrente per ottenere la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità, esclusa dalla Corte di merito sulla base della quantità rilevante di droga
richiamato dal ricorrente per chiedere la sostituzione della pena con una pena sostitutiva, richiesta non accolta
base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a riproporre censure astratte o già confutate.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nella lieve entità in materia di stupefacenti deve misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito, in particolare con la quantità e la consistenza della sostanza detenuta.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, ivi comprese quelle relative al diniego delle attenuanti generiche o delle pene sostitutive, devono essere sorrette da una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, altrimenti sono aspecifiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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