Cassazione Civile, Ordinanza n. 20810/2022 del 29/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, valorizzando il progressivo consolidamento della giurisprudenza in materia.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione all'atto di costituzione di un trust autodichiarato e al contestuale conferimento di beni in esso. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo che il trust, producendo soltanto segregazione dei beni e non un effettivo trasferimento di ricchezza, non fosse immediatamente assoggettabile a imposta proporzionale di donazione né alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo dovuta l'imposta sulla donazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 47 e 49, d.l. 262/2006, dell'art. 1 d.lgs. 347/1990 e della tariffa allegata, per avere la sentenza d'appello ritenuto tassabile in via proporzionale l'atto istitutivo e di dotazione del trust; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il valore effettivo dei beni conferiti, che sarebbe stato tempestivamente contestato.
Norme richiamate
Viene invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge a sostegno del primo motivo di ricorso.
Viene invocato come omesso esame di un fatto decisivo a sostegno del secondo motivo, poi assorbito.
art. 2, commi 47 e 49, d.l. 262/2006
La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, esclude che tali disposizioni consentano di assoggettare immediatamente a imposta proporzionale l'atto istitutivo e di dotazione del trust in assenza di effettivo trasferimento di ricchezza.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale; la Corte aderisce alla tesi della non immediata imponibilità proporzionale del trust.
art. 53 Cost.
La Corte afferma che la tassazione proporzionale presuppone un effettivo indice di ricchezza e che la mera segregazione dei beni in trust non integra, di per sé, capacità contributiva.
Corte cost. n. 4/1957
Richiamata per affermare che la discrezionalità legislativa in materia tributaria deve rispettare ragionevolezza e non arbitrarietà.
Corte cost. n. 83/2015
Richiamata per il medesimo principio di ragionevolezza dei presupposti d'imposta.
Corte cost. ord. n. 394/2008
Richiamata per il principio secondo cui la capacità contributiva esige un oggettivo e ragionevole collegamento del tributo a un effettivo indice di ricchezza.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di donazione e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, è necessario un effettivo trasferimento di ricchezza con attribuzione patrimoniale stabile; la sola segregazione dei beni in trust non è sufficiente.
- L'atto istitutivo del trust e l'atto di dotazione patrimoniale, in quanto meramente strumentali alla segregazione e al vincolo di destinazione, non costituiscono di per sé presupposto impositivo proporzionale; il momento fiscalmente rilevante si colloca, eventualmente, nell'attribuzione finale al beneficiario.
- La designazione del beneficiario già nell'atto istitutivo, anche nel trust c.d. trasparente, non trasforma automaticamente l'operazione in un trasferimento immediato e definitivo di ricchezza.
- La capacità contributiva richiede un indice oggettivo e ragionevole di ricchezza; l'interpretazione delle norme impositive deve quindi essere costituzionalmente orientata e non può prescindere dal concreto arricchimento.
- Quando la questione di diritto risulta ormai chiarita da un orientamento consolidato di legittimità, la Corte può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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