Cassazione Civile, Ordinanza n. 20808/2022 del 29/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha emesso avviso di liquidazione chiedendo maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto notarile del 25 febbraio 2015 con cui una società, quale disponente e trustee di un trust autodichiarato, aveva trasferito la proprietà superficiaria di un complesso immobiliare a due società acquirenti, assoggettando l'operazione a IVA. L'Ufficio ha ritenuto che, ai fini IVA, non sussistessero i requisiti soggettivi in capo al trust e ha quindi applicato l'imposta proporzionale di registro. La società ha impugnato l'atto e ha ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR del Lazio ha confermato l'assoggettamento a IVA, valorizzando la soggettività fiscale del trustee. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del DPR n. 633/1972, dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, letti con l'art. 73, comma 1, lett. b) e c), della L. n. 296/2006, sostenendo che la mancanza di soggettività civilistica del trust non esclude una soggettività tributaria e che, nel caso concreto, la soggettività IVA andava riferita al trust o al trustee.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la propria precedente ordinanza n. 17563/2021 e gli arresti in tema di trust autodichiarato: il trust non è soggetto passivo di imposta di registro o IVA; per la tassazione occorre guardare al soggetto effettivamente obbligato, cioè al disponente, e non al trust quale centro autonomo di imputazione. Poiché nel caso concreto il disponente era soggetto IVA, l'operazione è rimasta assoggettata a IVA. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 DPR 26 ottobre 1972, n. 633
invocato dall'Agenzia per negare la soggettività IVA del trust; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la soggettività rilevante vada invece riferita al disponente soggetto IVA
art. 1 Tariffa, allegato primo, DPR 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per la disciplina dell'imposta di registro; la Corte ha escluso che il trust autodichiarato sia autonomo soggetto passivo di imposta di registro
art. 73, comma 1, lett. b) e c), L. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato unitamente alle altre norme; la Corte ha osservato che la soggettività tributaria del trust è prevista solo nell'ambito dell'IRES ex TUIR, non ai fini IVA o registro
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47, conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286
la costituzione del vincolo di destinazione, incluso il trust, non integra autonomo presupposto impositivo senza effettivo trasferimento di ricchezza
art. 73 TUIR
è l'unica ipotesi indicata dalla Corte in cui il trust assume soggettività passiva tributaria
Massime di principio
- Nel trust autodichiarato la mera costituzione del vincolo di destinazione non costituisce, di per sé, autonomo presupposto impositivo ai fini delle imposte indirette: occorre un effettivo trasferimento di ricchezza, stabile e non meramente strumentale.
- Ai fini dell'imposizione indiretta su un atto dispositivo, la soggettività IVA non va ricercata nel trust come tale, ma nel soggetto che effettivamente realizza l'operazione imponibile e che è titolare della posizione fiscale rilevante.
- La carenza di soggettività civilistica del trust non impedisce, in astratto, una soggettività tributaria solo quando questa sia espressamente prevista dalla legge; in difetto di previsione specifica, il trust non può essere considerato autonomo soggetto passivo di IVA o imposta di registro.
- Nel trust autodichiarato non vi è un reale arricchimento per effetto dell'atto istitutivo o dispositvo, quando i beni restano in una sfera di destinazione strumentale e l'attribuzione finale è differita al termine del vincolo.
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