Cassazione Civile, Ordinanza n. 20811/2022 del 29/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale in relazione a un atto notarile istitutivo di un trust, ritenendo la contribuente responsabile solidale, nella qualità di guardiano del trust. La contribuente aveva contestato sia la propria legittimazione passiva come debitrice solidale, sostenendo di essere soltanto parte comparente per l'accettazione della nomina e non parte contraente dell'atto di costituzione e conferimento dei beni, sia il regime impositivo applicato, assumendo che l'atto istitutivo del trust non comporta trasferimento effettivo di ricchezza e deve quindi essere assoggettato a imposta in misura fissa. I motivi di ricorso per cassazione sono quattro: 1) violazione degli artt. 13 d.lgs. 347/1990 e 57 d.P.R. 131/1986 per insussistenza della responsabilità solidale del guardiano del trust; 2) nullità della sentenza per violazione del principio dispositivo e per erronea valutazione delle prove, avendo la CTR attribuito alla ricorrente un consenso all'operazione di trasferimento dei beni in trust e un contributo causale alla costituzione del trust; 3) violazione delle norme sull'imposizione indiretta dell'atto istitutivo del trust, assumendosi che il trust è fiscalmente neutro e non soggetto a imposta proporzionale ipotecaria e catastale; 4) in via alternativa, nullità per omessa pronuncia sul corretto regime impositivo dell'atto istitutivo del trust.
La decisione
La Corte ha accolto prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo assorbente e fondato: ha ribadito l'orientamento secondo cui il trust, considerato nella fase istitutiva e di dotazione patrimoniale, è fiscalmente neutro perché l'effetto di segregazione non realizza di per sé un effettivo trasferimento di ricchezza né un incremento patrimoniale stabile. L'imposizione proporzionale presuppone invece un'attribuzione patrimoniale definitiva e non meramente strumentale, che nel trust si verifica solo eventualmente nella fase finale di attribuzione al beneficiario. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio in ragione del consolidamento progressivo della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Norme richiamate
è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza richiamato dalla ricorrente.
richiamato per contestare la pretesa responsabilità solidale del guardiano del trust in tema di imposte ipotecaria e catastale.
richiamato per escludere che il guardiano del trust possa essere considerato soggetto passivo solidale dell'imposta.
art. 53 Cost.
la Corte lo richiama per affermare che il prelievo tributario deve essere collegato a un effettivo indice di ricchezza e a capacità contributiva.
richiamato nei motivi sulla nullità della sentenza per omessa pronuncia o carenza motivazionale.
richiamati per censurare l'asserita erronea valutazione delle prove e il mancato rispetto del principio dispositivo.
richiamato sia per la motivazione della sentenza tributaria sia per la dedotta omessa pronuncia del giudice d'appello.
art. 1 della Tariffa
richiamato dalla ricorrente con riferimento al regime di imposta indiretta applicabile all'atto istitutivo del trust.
artt. 1 e 10 comma 1 d.lgs. 347/1990
richiamati dalla ricorrente per sostenere la debenza delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale.
Massime di principio
- Nel trust, ai fini dell'imposta proporzionale ipotecaria, catastale o di donazione, non è sufficiente la mera costituzione del vincolo di segregazione: occorre un effettivo trasferimento di ricchezza, stabile e non meramente strumentale.
- L'atto istitutivo del trust e l'atto di dotazione patrimoniale hanno natura strumentale rispetto alla segregazione dei beni e non integrano, di per sé, un indice immediato di capacità contributiva.
- La sola designazione di un beneficiario, anche se contestuale e trasparente, non equivale a trasferimento immediato e definitivo del bene e non legittima di per sé l'imposizione proporzionale.
- Nel trust l'imposta proporzionale può trovare applicazione solo quando si realizzi l'attribuzione finale del bene al beneficiario, cioè quando il trasferimento patrimoniale divenga effettivo e definitivo.
- Quando la giurisprudenza di legittimità si è progressivamente consolidata sul regime fiscale di un istituto, ciò può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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