Cassazione Civile, Ordinanza n. 20809/2022 del 29/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale e ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi all'IVA per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004. I ricorsi, riuniti, erano stati accolti in primo grado; l'appello dell'Agenzia delle entrate era stato respinto dalla commissione tributaria regionale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto la sospensione del processo deducendo di voler aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 10, del D.L. n. 119/2018; successivamente ha depositato documentazione da cui risultava la presentazione della domanda di definizione senza diniego dell'Ufficio. La Corte ha acquisito informazioni dall'Agenzia e ha verificato il regolare perfezionamento della procedura di definizione delle controversie fiscali.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018
è richiamato come base normativa della definizione agevolata delle controversie fiscali, la cui pendenza può incidere sulla prosecuzione del giudizio.
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
viene applicato per disporre la compensazione delle spese in caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità in materia tributaria, risulta perfezionata la procedura di definizione agevolata della controversia, il processo va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La verifica del perfezionamento della definizione agevolata può essere svolta dalla Corte anche mediante richiesta di informazioni all'Amministrazione finanziaria.
- In caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere derivante da definizione agevolata, le spese possono essere compensate ai sensi della disciplina speciale del processo tributario.
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