Cassazione Civile, Ordinanza n. 20807/2022 del 29/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società concessionaria proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello e confermato l'accoglimento, in primo grado, del ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2005. Il ricorso era affidato a tre motivi, ma nel testo non ne sono riportati i contenuti specifici. Successivamente, la ricorrente depositava istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando che le parti avevano transatto la controversia e chiedendo la compensazione integrale delle spese; la controparte aderiva alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'adesione della controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la ratio sanzionatoria della norma e osservando che essa non opera in caso di inammissibilità sopravvenuta; nel caso concreto, comunque, il processo si è estinto per rinuncia transatta.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La disposizione, introdotta dalla L. n. 228/2012, ha natura sanzionatoria e mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose; la Corte ne esclude l'applicazione quando non vi sia una pronuncia di rigetto/inammissibilità nei termini previsti, richiamando anche il caso di inammissibilità sopravvenuta.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, con adesione della controparte, il giudizio va dichiarato estinto.
- Quando la controversia sia stata transatta e le parti concordino sulla rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese di legittimità.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha funzione sanzionatoria e non si applica al di fuori dei presupposti tipici previsti dalla norma.
Come è indicizzato
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