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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19403/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, tramite cartella di pagamento emessa all'esito di controllo automatizzato, di un credito IVA indicato dalla contribuente nella dichiarazione relativa al 2007, credito che proveniva dall'anno d'imposta precedente. La dichiarazione IVA 2006 era stata presentata tardivamente e non era stata riconosciuta come regolare dall'Ufficio. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo il recupero e aveva affermato che, per la dichiarazione tardiva, non fosse ammissibile la deduzione diretta ma solo il rimborso. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 e il vizio motivazionale, sostenendo che il recupero di un credito d'imposta richiedesse un previo avviso di accertamento e non potesse essere effettuato con mera iscrizione a ruolo; dall'altro, ha contestato la legittimità del disconoscimento del credito, sostenendo che l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione non preclude il riporto in detrazione del credito se questo risulta sostanzialmente esistente e dalle scritture contabili.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha escluso che, nella fattispecie, fosse necessario un avviso di accertamento preventivo, affermando che l'amministrazione può procedere al controllo automatizzato e all'iscrizione a ruolo nei casi di omessa dichiarazione IVA. Tuttavia, ha precisato che l'omissione o tardività dichiarativa non fa perdere in sé il diritto alla detrazione del credito IVA, che resta subordinato alla sua effettiva esistenza sostanziale e alla prova da parte del contribuente. Poiché tale sussistenza non risultava accertata nei gradi di merito, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    consente il controllo automatizzato dei dati dichiarati e l'iscrizione a ruolo nei limiti di un riscontro formale, senza necessità di un previo avviso di accertamento quando si tratti di recupero conseguente a omessa dichiarazione IVA.

  • art. 54-bis D.P.R. 633/1972

    legittima il controllo automatizzato della dichiarazione IVA e la conseguente cartella di pagamento, purché il controllo resti fondato su un mero raffronto di dati e non su valutazioni discrezionali.

  • art. 55 D.P.R. 633/1972

    attribuisce all'amministrazione il potere/dovere di accertare l'esistenza del credito IVA quando il contribuente ne invochi la detrazione nonostante l'omissione dichiarativa.

  • art. 19 D.P.R. 633/1972

    il diritto alla detrazione deve essere esercitato entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

  • art. 18 della Direttiva CE n. 77/388/CE

    il diritto alla detrazione dell'IVA è subordinato al possesso della fattura e non può essere negato per il solo mancato rispetto di formalità nazionali, in ossequio al principio di neutralità dell'imposta.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Nel recupero di crediti IVA in presenza di omessa o tardiva dichiarazione, l'amministrazione può utilizzare la procedura di controllo automatizzato e l'iscrizione a ruolo quando il controllo sia fondato su un mero riscontro formale di dati già disponibili, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA non comporta, di per sé, la decadenza dal diritto alla detrazione del credito maturato, purché il credito sia effettivo, risulti dalle scritture contabili e sia esercitato entro il termine decadenziale previsto dalla disciplina IVA.
  • In materia IVA prevale il principio di neutralità dell'imposta: l'inosservanza di formalità dichiarative non può, da sola, privare il soggetto passivo del diritto alla detrazione se sono integrati i requisiti sostanziali del credito.
  • Nel giudizio di impugnazione della cartella, resta comunque onere del contribuente dimostrare la reale esistenza del credito di cui chiede il riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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