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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15482/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace, verso la massa dei creditori, un accordo di separazione omologato tra i coniugi, nella parte in cui uno dei coniugi aveva trasferito all’altro la proprietà pro quota di un appartamento e di un’autorimessa. La curatela aveva qualificato la domanda come azione revocatoria ordinaria, richiamando nell’atto introduttivo gli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall.; la controparte sosteneva invece che l’atto e le conclusioni dell’attrice descrivessero un’azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. La ricorrente deduceva in cassazione la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero oltrepassato il petitum e riqualificato la domanda in modo difforme da quanto risultante dalle conclusioni e dall’iscrizione a ruolo, attribuendo rilievo a un’azione revocatoria ordinaria invece che all’azione di inefficacia per atti a titolo gratuito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito possa interpretare e qualificare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale, desumibile dai fatti allegati e dal provvedimento richiesto, anche se in modo diverso dalla formula usata dalla parte, purché i fatti costitutivi della fattispecie riqualificata coincidano o siano comunque in rapporto di continenza con quelli dedotti. Ha inoltre osservato che la qualificazione della domanda non può fondarsi su elementi esterni all’atto introduttivo, come la nota di iscrizione a ruolo o la sola indicazione dell’oggetto nella sentenza. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese, oltre alle ulteriori conseguenze sanzionatorie ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base della revocatoria ordinaria, valorizzata come azione diretta a far dichiarare l’inefficacia dell’atto verso i creditori

  • art. 64 l. fall.

    richiamato come azione di inefficacia di atti a titolo gratuito; la Corte precisa che, pur essendo anch’essa volta a ottenere l’inefficacia dell’atto, la sua qualificazione dipende dal contenuto sostanziale della domanda

  • art. 66 l. fall.

    richiamato come norma che consente al fallimento l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude il vizio perché il giudice può riqualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato come ulteriore base dell’inammissibilità del ricorso, in quanto la decisione impugnata era conforme a principi già affermati

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione anticipata del giudizio e per la proposta condivisa dal collegio

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna in favore della Cassa delle ammende, come conseguenza sanzionatoria collegata alla definizione del giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Il giudice di merito può qualificare la domanda in modo diverso dalla formula letterale usata dalla parte, purché la riqualificazione resti ancorata ai fatti costitutivi allegati e al bene della vita richiesto.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. non ricorre se la questione relativa alla natura della domanda è stata effettivamente esaminata e motivata dal giudice, perché in tal caso l’eventuale errore attiene alla ricostruzione del contenuto sostanziale della domanda, non a una pronuncia ultra o extra petita.
  • La qualificazione giuridica della domanda non può essere fatta dipendere da elementi esterni all’atto introduttivo, come la nota di iscrizione a ruolo o altre indicazioni formali estranee al contenuto della domanda stessa.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare la riqualificazione della domanda senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con i principi già affermati, può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoriaTransazione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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