Sentenza del 18/11/2015 n. 23553 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva ritenuto legittima la cartella esattoriale relativa all'IRPEF degli anni 1994 e 1995. La CTR aveva considerato a lei opponibile il giudicato formatosi nei confronti del marito, unico destinatario degli avvisi di accertamento e rimasto soccombente per mancata impugnazione della precedente sentenza. C.V. ha sostenuto che il giudicato riguardava una parte diversa e non poteva pregiudicare il suo autonomo diritto di difesa, non avendo mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che il coniuge co-dichiarante, pur essendo solidalmente responsabile per le imposte risultanti dall'accertamento notificato al solo altro coniuge, conserva il diritto di impugnare autonomamente la cartella di pagamento a lui notificata e di contestare nel merito la pretesa tributaria. Il giudicato formatosi nei confronti del marito non era opponibile alla moglie, ai sensi dell'art. 1306 c.c., perché la sua posizione non poteva essere pregiudicata dall'inerzia processuale del coniuge. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17
Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi
La dichiarazione congiunta comporta la responsabilità solidale dei coniugi per le imposte e gli accessori, ma non elimina il diritto del coniuge co-dichiarante di impugnare autonomamente l'accertamento o la cartella a lui notificata.
Costituzione, artt. 24 e 113
Le garanzie del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale impediscono che il coniuge sia pregiudicato da un accertamento non notificatogli e dalle scelte processuali dell'altro coniuge.
Il giudicato ottenuto nei confronti di uno dei condebitori solidali non è automaticamente opponibile agli altri, quando la loro posizione sostanziale non sia stata oggetto del relativo giudizio.
L'autorità del giudicato opera tra le parti del giudizio e non può estendersi, con effetti pregiudizievoli, a un soggetto che non abbia partecipato al processo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
La cartella di pagamento può essere autonomamente impugnata dal destinatario per contestare la pretesa tributaria, anche quando l'atto presupposto sia stato notificato soltanto all'altro coniuge.
La definizione agevolata dei ruoli si perfeziona soltanto con il pagamento integrale delle somme richieste e con la relativa attestazione del concessionario; la semplice produzione di documentazione non dimostrativa non basta a provare l'estinzione del debito.
Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 1989
La disciplina della dichiarazione congiunta deve essere interpretata in modo conforme alla Costituzione, riconoscendo al coniuge co-dichiarante un autonomo diritto di difesa.
Massime di principio
- Il coniuge co-dichiarante in una dichiarazione dei redditi congiunta può essere solidalmente responsabile per il debito fiscale, ma conserva un autonomo diritto di impugnazione.
- Il giudicato formatosi contro un condebitore solidale non può essere automaticamente opposto a un altro condebitore che non abbia partecipato al relativo giudizio, soprattutto quando l'atto presupposto non gli sia stato notificato.
- La ricezione della cartella di pagamento può costituire il momento utile per contestare, anche nel merito, la pretesa tributaria derivante da un accertamento notificato soltanto all'altro coniuge.
- L'inerzia o la scelta processuale di un coniuge non può determinare la perdita del diritto di difesa dell'altro coniuge.
- Per dimostrare l'estinzione di un debito mediante definizione agevolata occorre provare il pagamento completo e acquisire l'attestazione ufficiale dell'ente competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23545 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23547 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23548 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23551 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23552 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23554 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →