Cassazione Civile, Ordinanza n. 27910/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia origina da due giudizi riuniti di sfratto per morosità promossi dalla società locatrice nei confronti della società conduttrice per il mancato pagamento di canoni di locazione relativi a un immobile commerciale: prima per i canoni da settembre 2007 ad aprile 2009, poi per quelli di maggio, giugno e luglio 2009. Il Tribunale ha risolto il contratto per grave inadempimento della conduttrice, ordinando il rilascio dell'immobile e la condanna al pagamento dei canoni scaduti. In appello la conduttrice ha contestato, tra l'altro, la validità del rapporto locatizio e la legittimazione della locatrice, deducendo la simulazione del contratto e la mancanza di una disponibilità giuridicamente qualificata del bene, oltre all'esistenza di un controcredito da compensare. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per omessa sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione di una causa pregiudiziale sulla simulazione dei contratti di vendita e locazione; 2) violazione degli artt. 1571 e ss. c.c. per difetto di legittimazione della locatrice e simulazione del contratto di locazione; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per mancata considerazione delle prove documentali sulla nullità/fittizietà del contratto; 4) violazione degli artt. 1241 ss. c.c. e del combinato disposto degli artt. 1193 e 2697 c.c., per mancato riconoscimento della compensazione tra il credito per canoni e un ingente controcredito della conduttrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, essendo intervenuta una sentenza di primo grado nel giudizio asseritamente pregiudicante, non era applicabile l'art. 295 c.p.c. ma l'art. 337, comma 2, c.p.c., che attribuisce al giudice una valutazione discrezionale sulla sospensione; inoltre ha confermato che, nei rapporti tra locatore e conduttore, per concedere in locazione un bene è sufficiente la disponibilità del bene, senza necessità della titolarità del diritto reale. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché i documenti richiamati non erano stati specificamente indicati ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Non sono state liquidate spese per mancanza di attività difensiva della resistente; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non è applicabile quando nel giudizio pregiudicante sia già intervenuta una sentenza di primo grado; in tal caso può operare, semmai, l'art. 337, comma 2, c.p.c.
La sospensione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, non essendo obbligatoria.
Per la validità del rapporto locatizio non è richiesta, nei rapporti interni tra locatore e conduttore, la prova della titolarità del diritto reale sul bene, essendo sufficiente la disponibilità del bene da parte del locatore.
La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto; non è consentito censurare il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo nei rigorosi limiti del sindacato di legittimità sull'omesso esame di un fatto decisivo; non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove.
La deduzione della compensazione è stata ritenuta inammissibile perché proposta come censura di merito e fondata su documenti non specificamente indicati.
Richiamato in combinazione con l'onere di prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tesa alla rivalutazione del merito.
Richiamato in tema di onere della prova del controcredito, ma senza specifica indicazione documentale e con intento sostanzialmente rivalutativo.
È necessario indicare specificamente i documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata specificazione comporta inammissibilità della censura.
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma di inserimento della previsione sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto di locazione, tra locatore e conduttore non è necessario che il concedente provi la piena titolarità del diritto di proprietà sul bene: è sufficiente che abbia la disponibilità giuridica del bene e il potere di trasferirne la detenzione o il godimento.
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non opera quando la causa pregiudicante abbia già una decisione di primo grado; in tale situazione la sospensione eventuale è disciplinata dall'art. 337, comma 2, c.p.c. ed è rimessa alla valutazione del giudice.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
- La doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega l'uso di una regola di valutazione della prova giuridicamente errata; non basta lamentare che il giudice abbia male apprezzato il materiale probatorio.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare la ponderazione delle risultanze istruttorie già esaminate dal giudice di merito.
- Chi fonda il ricorso su documenti deve indicarli specificamente nel rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; la mancata specificazione rende inammissibile la censura.
- La deduzione della compensazione richiede una critica che investa correttamente i presupposti giuridici dell'istituto e non una semplice contrapposizione di una diversa lettura dei fatti o dei documenti.
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