Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18964/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ricercatore confermato a tempo pieno dell'Università, che aveva chiesto la condanna dell'azienda ospedaliera e dell'università al pagamento dell'indennità perequativa prevista per il personale universitario impegnato in attività assistenziale. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti dell'azienda ospedaliera e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'università; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello dell'azienda. In cassazione l'azienda ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979; contrasto con precedenti giurisprudenziali; vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità; mancata prova dell'identità tra l'incarico rivendicato e quello di struttura semplice; erronea equiparazione del modulo ospedaliero ex art. 116 d.P.R. n. 384 del 1990 alla struttura semplice; rilievo del d.lgs. n. 517 del 1999, sostenendo che solo dal 2013 sarebbero state individuate le unità operative semplici e complesse e nominati i relativi responsabili. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure sul vizio motivazionale, perché non deducevano un'anomalia rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. ma miravano a un confronto con precedenti e con le risultanze di merito; ha ritenuto infondate le censure di diritto, richiamando l'orientamento secondo cui la disciplina dell'indennità perequativa va letta in modo dinamico, tenendo conto dell'evoluzione normativa e contrattuale e della parità di funzioni, mansioni e anzianità; ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze che contestavano la valutazione del certificato e l'accertamento della natura dell'incarico, perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese in favore del lavoratore e senza statuizioni sulle spese nei confronti dell'università, evocata solo ai fini di litis denuntiatio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda ospedaliera. Ha distinto tra censure inammissibili sul vizio motivazionale e censure infondate sul significato dell'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 e del d.lgs. n. 517 del 1999. Ha ribadito che l'indennità perequativa per il personale universitario impegnato in attività assistenziale deve essere determinata in modo dinamico, in relazione all'evoluzione del sistema di classificazione e alla necessaria parificazione rispetto a pari funzioni, mansioni e anzianità, assumendo come parametro il trattamento del dirigente medico del SSN a parità di incarico e anzianità. Ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità l'accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale circa lo svolgimento di funzioni corrispondenti a un incarico di dirigente medico preposto a struttura semplice. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore del lavoratore; nessuna statuizione è stata adottata nei confronti dell'università; è stato inoltre dato atto, ai fini del contributo unificato, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979

    È richiamato quale base normativa dell'indennità perequativa; la Corte ne valorizza l'applicazione in chiave dinamica, coordinata con l'evoluzione dell'inquadramento del personale sanitario e con il criterio della parità di funzioni, mansioni e anzianità.

  • art. 6 d.lgs. n. 517 del 1999

    La disposizione, nel disciplinare il nuovo regime dell'indennità di perequazione, è letta come volta a conservare temporaneamente l'equiparazione preesistente fino all'attuazione del nuovo sistema, mantenendo il riferimento al trattamento in godimento e alla comparazione con pari funzioni, mansioni e anzianità.

  • art. 102 d.P.R. n. 382 del 1980

    La Corte la richiama come norma che prevede corrispondenze tra docenti/ricercatori universitari e medici secondo sistemi classificatori allora vigenti, corrispondenze da leggere però in modo non statico ma coerente con i mutamenti normativi successivi.

  • art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992

    È indicato come fonte del riordino della dirigenza medica, dapprima su due livelli e poi nel ruolo unico con incarichi differenziati per anzianità e natura semplice o complessa della struttura.

  • art. 27 CCNL 8 giugno 2000

    È richiamato come disciplina collettiva che, nel ruolo unico della dirigenza medica, prevede diverse tipologie di incarico e commisura il trattamento economico alle responsabilità connesse alla natura dell'incarico.

  • art. 51 CCNL 5 dicembre 1996

    È citato come parametro della precedente modulazione contrattuale del trattamento economico del dirigente medico in relazione alla graduazione delle strutture.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riformulazione della norma, il vizio motivazionale è censurabile solo nei casi di anomalia che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non per mere difformità rispetto alle risultanze di merito o ad altri precedenti.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È richiamato in relazione alla sola ipotesi in cui l'anomalia motivazionale integri una nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È evocato come parametro della motivazione esistente in sé e non meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte vi fa rinvio per richiamare la più ampia ricostruzione normativa e contrattuale contenuta nei precedenti di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite citata in sentenza.

Massime di principio

  • L'indennità perequativa riconosciuta al personale universitario impegnato in attività assistenziale va determinata in modo dinamico, non sulla base di corrispondenze meramente statiche fissate da sistemi classificatori superati, ma tenendo conto dell'evoluzione normativa e contrattuale della dirigenza medica.
  • Il parametro di confronto per la quantificazione del trattamento perequativo è costituito dal trattamento economico del dirigente medico del servizio sanitario nazionale che svolga un incarico corrispondente, a parità di funzioni, mansioni e anzianità.
  • La disciplina transitoria del nuovo assetto della dirigenza medica non esclude la tutela perequativa preesistente, ma la conserva fino all'effettiva applicazione del nuovo regime, con valorizzazione della continuità funzionale tra incarichi precedenti e successivi.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sul vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di confronto con precedenti di merito della stessa corte territoriale; il controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. resta circoscritto alle sole anomalie motivazionali rilevanti in senso costituzionale.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato, sulla base della documentazione acquisita, la corrispondenza dell'incarico svolto a una struttura semplice o ad analoga posizione dirigenziale, tale apprezzamento di fatto è insindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal controllo sulla motivazione e sulla violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.