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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00803/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a due mesi di arresto per guida senza patente in condizioni di recidiva nel biennio. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 116 del codice della strada, come modificato dal d.lgs. n. 8 del 2016, lamentando un vizio di motivazione sulla sussistenza dei presupposti della punibilità. Con il secondo motivo ha invocato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sempre deducendo un vizio motivazionale. La Corte ha ritenuto le censure riproduttive di questioni già esaminate e non corredate da una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, per la guida senza patente, la recidiva nel biennio che impedisce la depenalizzazione richiede il definitivo accertamento del precedente illecito e non la mera contestazione; nel caso concreto, risultava una precedente contestazione definita con sentenza passata in giudicato e collocata nel biennio. Ha inoltre escluso la applicabilità dell'art. 131-bis c.p. alla contravvenzione di guida senza patente, perché la condotta è penalmente rilevante solo quando ricorre la recidiva nel biennio e dunque difetta il requisito della non abitualità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    disciplina la guida senza patente; la rilevanza penale della condotta, nella formulazione richiamata, dipende dalla ricorrenza della recidiva nel biennio.

  • art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8

    la depenalizzazione del precedente illecito è esclusa solo in presenza di un definitivo accertamento del medesimo fatto entro il biennio, non essendo sufficiente la mera contestazione.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché manca il requisito della non abitualità della condotta.

  • art. 606 c.p.p.

    norma processuale utilizzata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.

Massime di principio

  • In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio rilevante ai fini dell'esclusione della depenalizzazione richiede che il precedente illecito sia stato definitivamente accertato; la sola contestazione amministrativa non è sufficiente.
  • Ai fini della prova del definitivo accertamento del precedente illecito è sufficiente un elemento documentale o dimostrativo idoneo, specie se il ricorrente non alleghi di aver impugnato il provvedimento o di avere chiesto oblazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la struttura della fattispecie prevede la punibilità solo in presenza di recidiva nel biennio, perché in tal caso difetta il requisito della non abitualità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorso
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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