Cassazione Civile, Ordinanza n. 18207/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta dall'INPS, quale sostituto d'imposta, sulle somme percepite a titolo di pensione integrativa per gli anni dal 2008 al 2011, sostenendo che tali erogazioni dovessero essere tassate solo sull'87,50% dell'importo, in base alla disciplina delle forme pensionistiche complementari richiamata dal d.lgs. n. 124/1993 e dalle norme fiscali collegate. Il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione era stato impugnato e accolto in primo e secondo grado. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 329, 346 e 112 c.p.c. e degli artt. 53 e 56 d.lgs. n. 546/1992, contestando l'esistenza di un giudicato interno sulla questione della spettanza della riduzione della base imponibile; 2) violazione delle norme fiscali sulla tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari (d.lgs. n. 124/1993, t.u.i.r., d.lgs. n. 47/2000), sostenendo che la pensione del fondo CAP non rientrasse nel regime agevolato dell'87,5% e che, per le erogazioni successive al 31 dicembre 2000, fosse tassabile l'intero importo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la configurazione del giudicato interno da parte della CTR, perché la sentenza di primo grado aveva una sola ratio decidendi, logicamente unitaria, e non due rationes autonome. Ha poi accolto il secondo motivo, ma non per la questione del giudicato interno: la Corte ha rilevato che sulla disciplina fiscale applicabile alle prestazioni pensionistiche del fondo CAP si era formato un giudicato esterno tra le stesse parti, intervenuto in una precedente controversia relativa agli anni 2003-2006, giudicato rilevabile d'ufficio anche se successivo alla sentenza impugnata. Tale giudicato, coerente con il consolidato orientamento di legittimità, escludeva l'applicazione della tassazione limitata all'87,5% per le erogazioni successive al 31 dicembre 2000. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
richiamato per contestare la formazione del giudicato interno.
richiamato per contestare l'effetto devolutivo dell'appello e la pretesa acquiescenza su alcune questioni.
richiamato per denunciare ultrapetizione o omissione di pronuncia in relazione al giudicato interno.
artt. 53 e 56 d.lgs. n. 546/1992
richiamati in relazione ai limiti dell'appello nel processo tributario.
richiamato quale norma che ha inciso sul regime fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari.
richiamato per la disciplina fiscale applicabile alle prestazioni pensionistiche complementari.
art. 48-bis t.u.i.r. (ora art. 52)
richiamato come disposizione fiscale applicabile ratione temporis alle prestazioni pensionistiche complementari.
art. 47, comma 1, lett. h-bis, t.u.i.r.
richiamato per individuare le prestazioni pensionistiche complementari imponibili.
artt. 7, 7-bis e 13, comma 8, d.lgs. n. 124/1993
richiamati dall'Agenzia per sostenere la corretta qualificazione del fondo pensione e il relativo regime.
art. 10, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 47/2000
richiamato quale disposizione che ha modificato il regime fiscale delle prestazioni pensionistiche.
richiamato per il profilo temporale della nuova disciplina fiscale.
applicato per cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Il giudicato interno non si forma quando la decisione di primo grado è sorretta da una sola ratio decidendi, anche se argomentata in più passaggi logicamente connessi e consequenziali: l'impugnazione di una delle proposizioni essenziali è sufficiente a rimettere in discussione l'intero nucleo decisorio.
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, perché risponde all'interesse pubblico a evitare giudicati contrastanti e a garantire la stabilità delle decisioni.
- Nel giudizio di cassazione, l'esistenza di un precedente giudicato della Corte stessa può essere accertata anche attraverso la consultazione delle proprie decisioni e degli strumenti di repertoriazione, in funzione della prevenzione del ne bis in idem.
- In materia di tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari, il momento fiscalmente rilevante è quello dell'erogazione; pertanto si applica la disciplina vigente al momento del pagamento, anche se i diritti sono maturati anteriormente.
- Se un giudicato esterno tra le stesse parti e sul medesimo oggetto ha già risolto la questione della disciplina fiscale applicabile, la controversia successiva deve essere definita in conformità a quel giudicato, con prevalenza sulla diversa impostazione della sentenza impugnata.
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