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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45257/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso. I motivi principali: 1) contestazione della qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso per insufficiente prova della minaccia e della sua intensità; 2) richiesta di riqualificazione del fatto in truffa per la prospettazione di un pericolo immaginario; 3) censura procedurale sul mancato formale rigetto della proposta di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.); 4) vizio nella determinazione della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 e art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli infondati o inammissibili. Ha confermato che: a) l'aggravante del metodo mafioso è correttamente applicata anche quando la minaccia sia implicita e quando la sola evocazione del cognome/famiglia nota sul territorio sia idonea a evocare il potere intimidatorio; non è necessaria la prova di appartenenza a un'associazione mafiosa né la reazione di effettiva intimidazione della vittima; b) la qualificazione giuridica in tentata estorsione aggravata era adeguatamente motivata; c) il rigetto della proposta di concordato in appello non richiede motivazione formale specifica e non ha leso il diritto di difesa; d) la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima in assenza di elementi positivi che le giustifichino. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, codice penale

    L'aggravante dell'uso del metodo mafioso si configura quando la violenza o la minaccia richiamano oggettivamente la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; non è necessaria la prova di una associazione mafiosa concreta né l'appartenenza dell'autore a tale associazione; è sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea ad evocare il potere intimidatorio di un gruppo organizzato, anche mediante minacce implicite o il semplice riferimento a un cognome noto.

  • art. 599-bis, codice di procedura penale

    Il rigetto della proposta di concordato (o proposta similare in sede di appello) non necessita di motivazione formale specifica: l'inadeguatezza della proposta può ritenersi implicita nel rifiuto; ciò non determina di per sé una lesione del diritto di difesa né obbliga il giudice di secondo grado ad astenersi.

  • art. 133, codice penale

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'obbligo motivazionale si assolve indicando l'uso dei criteri di cui all'art. 133 anche in termini generici (es. 'pena congrua'), salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale, caso in cui è richiesta motivazione più analitica.

  • art. 62-bis, codice penale

    Le circostanze attenuanti generiche non sono automaticamente riconosciute per semplice assenza di elementi negativi della personalità: occorrono elementi positivi a favore dell'imputato; la loro negazione è legittima se non emergono tali elementi.

  • art. 616, codice di procedura penale

    In caso di rigetto del ricorso, la parte che lo ha proposto può essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante del metodo mafioso non è necessario dimostrare l'esistenza di una struttura associativa specifica né l'appartenenza personale dell'imputato a essa: è sufficiente che la condotta, anche per via implicita (es. richiamo a un cognome o a un gruppo noto), evochi oggettivamente il potere intimidatorio di organizzazioni criminali.
  • La presenza di una minaccia 'larvata' o implicita, se collegabile oggettivamente alla notorietà e alla forza intimidatoria di una famiglia o gruppo criminale, può integrare il metodo mafioso anche in assenza di minacce esplicite o di prova della concreta paura della vittima.
  • La riqualificazione del fatto in reato diverso (ad es. truffa) richiede che la prova supporti l'esistenza di un pericolo immaginario o di artifici/inganni idonei a determinare un errore nella vittima; la semplice richiesta estorsiva accompagnata da riferimento intimidatorio non è automaticamente truffa.
  • Il rigetto di una proposta di concordato in appello non impone una motivazione formale dettagliata; è sufficiente che risulti dal verbale l'avvenuto rigetto e non si dimostri pregiudizio concreto al diritto di difesa.
  • La determinazione della pena è ampiamente discrezionale: il giudice deve dare conto dell'utilizzo dei criteri dell'art. 133 c.p., ma può farlo anche con espressioni generali salvo quando la pena sia sproporzionata rispetto alla media edittale.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la loro mancanza legittima il diniego da parte del giudice di merito.

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